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Il codice ATECO dell'attività è il 93.13
La palestra è il luogo ove gli utenti praticano attività motorie, ricreative e sportive.
Le palestre determinano la loro capienza in relazione alla superficie per l'attività, alla superficie degli spogliatoi, al numero dei servizi igienici divisi per sesso (e almeno uno per handicap), alla dimensione delle vie di fuga e, infine, in relazione al rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi per l'attività motorio-ricreativa.
In base alla capienza, nelle palestre deve essere allestito un locale appositamente attrezzato o, in alternativa, anche una dotazione tecnica di pronto soccorso.
Le palestre e più in generale gli spazi da adibire ad attività motorie devono rispettare le norme urbanistiche e la destinazione d'uso S-Servizi (Ss - ServiziSportivi).
La capienza si pone in relazione allasuperficie per l'attività, alla superficie degli spogliatoi, alnumero di servizi igienici divisi per sesso, alla dimensione delle vie di fuga e, infine, in relazioneal rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi perl'attività motorio-ricreativa, così come disciplinato dal DPGRToscana del 13.02.2007, n. 7/R.
Allepalestre si applicano le norme di sicurezza per la costruzione el'esercizio degli impianti sportivi (DM 18.03.1996 MinisteroInterno), le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche ele norme sulla segnaletica di cui alla direttiva 92/58/CEE.
Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell'Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.
In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta si associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (rd 18 giugno 1931 n. 773)
Iscrizione nel Registro delle Imprese.
Nel caso in cui l'esercente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.
L'esercente deve essere in possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra.A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie; per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti: a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva; b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali; c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo;> permesso di soggiorno per lavoro subordinato;> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;> permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;> permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;> permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari;> permesso di soggiorno per attesa occupazione; > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).
La pratica si presenta mediante segnalazione di inizio attività ( SCIA ) al SUAP.
L'attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna della Scia.
60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna.
Il procedimento di controllo verifica i requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività
Il Suap controlla la completezza formale della segnalazione; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.