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Sezione Amministratori Comunali cessati

In questa sezione sono presenti i contenuti informativi relativi agli Amministratori cessati dalla carica, nel rispetto dei termini individuati dalla legge.


Estratto delle Linee Guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 (Delibera n. 241 dell'8/3/2017):

 

Paragrafo 4: Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico

  • Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 2).
  • La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito
  • dell'amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico.
 
  • I soggetti cessati dall'incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.
  • In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di
  • cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018).
  • Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.
 
  • Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra specificato.
  • Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.
 
  • Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico generalizzato.

Riferimenti normativi:

D.Lgs.33/2013,  art.14, c.2 come modificato dal D.Lgs. 97/2016



Ultima Modifica: 27/09/2023

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