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MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19 - 3 novembre 2020

 

MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19 - 3 novembre 2020

 

Le principali novità contenute nel DPCM 3 novembre 2020:

SPOSTAMENTI
- Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

RISTORAZIONE
- Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
- massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; 
- consentita la ristorazione con consegna a domicilio e l'asporto è consentito fino alle ore 22,00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA
- Didattica a distanza al 100% alle superiori;
- Per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

CENTRI COMMERCIALI 
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione delle attività essenziali presenti all'interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole.

MEZZI PUBBLICI
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e CONCORSI
- Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private (compreso il concorso scuola) e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile;
- Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile.

MUSEI
Chiusi musei, mostre e degli altri istituti e luoghi della cultura.

EVENTI E AFFINI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in spazi aperti al pubblico e in spazi all'aperto. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.



Il DPCM ha validità dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

 

Il teso completo del DPCM e gli allegati sono consultabili sul sito del Governo.



Ultima Modifica: 13/10/2021

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