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Comunicazione di cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21 marzo 1978,n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191:
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualsiasi altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato". La comunicazione deve essere effettuata all'Autorità di P.S. (nel Comune di Campi Bisenzio, al Sindaco) tramite consegna all'Ufficio Protocollo dell'apposito modulo. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui, li cede ad altri.
Nell'anno 2011 sono intervenute due leggi:
1) D.Lgs. n. 23/2011 dove all'art. 3 viene previsto:" ....la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 convertito in L. n. 191/78.
2) D.L. n. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011 dove all'art. 5 viene previsto:"la registrazione dei contratti di compravendita assorbe l'obbligo di comunicare all'Autorità di P.S."
A fronte delle novità sopra indicate, l'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato permane esclusivamente per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuato nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti o professioni, oppure nei casi di accordi verbali dove non avviene registrazione di contratti.

 

Disciplina analoga è quella prevista per cittadini extracomunitari dall'art. 7 del D.Lgs. n. 286/98 che recita." Chiunque, a qualunque titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,entro 48 ore, all'Autorità Locale di P.S.".
La comunicazione può essere presentata,  entro 48 ore dalla consegna dell'immobile ovvero dal momento in cui l'immobile diventa di fatto disponibile, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura dello stesso o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, piazza Dante, 36, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it.
La comunicazione riguarda ogni tipo di fabbricato a qualunque uso destinato.
N.B. In materia di cessione a cittadino extracomunitario è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, a titolo oneroso, alfine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero privo di titolodi soggiorno.

Alla condanna consegue la confisca dell'immobile.

 

Riferimenti normativi:
1 - D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito in Legge 18 maggio 1978 n. 191
2 - D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
3 - D.Lgs. 14 marzo 2011
4 - D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106



Ultima Modifica: 08/10/2019

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