1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Pareri dell'Ufficio Traffico sui progetti

 
  1. Pareri su progetti di opere ad uso pubblico presentati al Comune
  2. Pareri su progetti di opere ad uso privato presentati al Comune
  3. Pareri preliminari su progetti da presentare al Comune
 

Pareri su progetti di opere ad uso pubblico presentati al Comune

Stante quanto previsto dal punto 5.2. dell'allegato alle Direttive Ministeriali del 12 aprile 1995, l'Ufficio Traffico Comunale effettua l'esame dei progetti inerenti le opere ad uso pubblico per la mobilità, come nuove arterie stradali, svincoli, rotatorie, aree per la sosta, percorsi pedonali o ciclabili, al fine di emanare il parere formale di competenza.  L'esame del progetto tende ad accertare l'idoneità delle opere alla circolazione dei veicoli, dei pedoni o delle biciclette, indipendentemente dalle tecnologie e dai sistemi costruttivi adottati. L'Ufficio Traffico non esprime quindi pareri in merito alle caratteristiche tecniche delle strutture per la mobilità, come non effettua verifiche sui parametri urbanistici o sul rispetto dell'ambiente, in quanto tali valutazioni sono di competenza di altri Uffici Comunali, ma esamina i progetti sotto il profilo della funzionalità delle opere viarie, così da garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Chi progetta opere per la mobilità pubblica deve quindi tenere presente che gli elaborati grafici presentati saranno esaminati anche dall'Ufficio Traffico principalmente al fine di verificare:

 
  • La presenza di tutti gli elementi costituenti la strada in funzione della classificazione attribuita, secondo quanto previsto dal  D.M. 5 novembre 2001 n° 6792;
  • Il rispetto dei parametri minimi dimensionali delle opere viarie prescritti dal D.M. 5 novembre 2001 n° 6792 (in particolare le larghezze delle carreggiate, delle corsie di marcia, degli spartitraffico, dei margini e delle banchine, i raggi minimi delle curve, la lunghezza dei tronchi di manovra, delle piazzole di sosta, le pendenze trasversali e longitudinali);
  • Il rispetto dei parametri minimi geometrici delle intersezioni stradali e delle rotatorie prescritti dal D.M. 19 aprile 2006 n° 1699 (in particolare i raggi planimetrici, le larghezze delle canalizzazioni, i diametri e gli angoli di deviazione delle rotatorie);
  • L'idoneità delle aree destinate alla sosta veicolare (in particolare la larghezza dei corselli, il dimensionamento degli stalli di parcamento e degli stalli destinati ai disabili così come previsto dalle fig. II 445 a-b-c del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, il rispetto del rapporto minimo previsto dalle norme tra posti auto e stalli riservati ai portatori di handicap);     
  • Il rispetto dei parametri minimi dimensionali e geometrici delle piste ciclabili prescritti dal D.M. 30 novembre 1999 n° 557 (in particolare la larghezza minima delle corsie di marcia, i raggi minimi di curvatura, gli elementi di separazione con la viabilità motorizzata);
  • La rispondenza dei percorsi pedonali e delle infrastrutture per i disabili alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009 n° 41/R - Regolamento di Attuazione dell'art. 37, comma 2°, lettera g) e comma 3° della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n° 1 - (in particolare la larghezza dei marciapiedi, l'idoneità delle pavimentazioni, la pendenza e lunghezza di scale o rampe).
  • Le distanze degli elementi pubblici dalla strada in funzione delle fasce di rispetto stradale prescritte dagli articoli 26, 27, 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (in particolare della vegetazione pubblica);
  • Le aree di visibilità alle intersezioni, alle rotatorie e nelle curve come previste dagli articoli 16, 17 del Codice della Strada;
  • L'idoneo posizionamento delle aree per i contenitori per la raccolta dei rifiuti come previsto dall'art. 25, comma 3°, del Codice della Strada;
  • La rispondenza della segnaletica stradale a quella prescritta dal Capo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
 

I progetti che prevedono sia aree da destinare all'uso pubblico che aree da destinare all'uso privato dovranno riportare, su apposito elaborato grafico, gli esatti confini tra le due aree tenendo presente che all'interno delle sedi stradali ad uso pubblico non dovranno ricadere aree ad uso privato.

 

 

Pareri su progetti di opere ad uso privato presentati al Comune

L'Ufficio Traffico Comunale effettua l'esame dei progetti di opere viarie destinate all'uso privato solamente nel caso in cui tali opere influiscano sulla mobilità pubblica, ovvero determinino modifiche sostanziali nei flussi di traffico, o generino nuove immissioni sulla viabilità comunale. Vengono quindi esaminati i progetti di infrastrutture destinate a servire un numero indeterminato di persone (ad esempio il parcheggio di supermercati, hotel, impianti sportivi), oppure di grandi strutture artigianali o produttive che comportano un incremento del traffico in una determinata zona. Altresì vengono esaminati i progetti che presentano la realizzazione o la modifica di accessi carrabili sulla viabilità pubblica.
Come per i progetti delle opere pubbliche, l'Ufficio Traffico esamina i progetti di opere private solamente sotto il profilo della loro funzionalità, così da garantire la sicurezza della circolazione stradale pubblica.
Chi progetta le suddette opere deve quindi tenere presente che gli elaborati grafici presentati saranno esaminati anche dall'Ufficio Traffico principalmente al fine di verificare:

 
  • L'idoneità delle aree destinate alla sosta veicolare per i parcheggi destinati a servire un numero indeterminato di persone così da evitare congestionamenti sulla viabilità pubblica (in particolare la larghezza dei corselli, il dimensionamento degli stalli di parcamento e degli stalli destinati ai disabili così come previsto dalle fig. II 445 a-b-c del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, il rispetto del rapporto minimo tra posti auto e stalli riservati ai portatori di handicap);
  • La rispondenza dei percorsi pedonali esterni delle aree private destinate a servire un numero indeterminato di persone alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.M. 14 giugno 1989 n° 236 (in particolare la larghezza dei marciapiedi, la pendenza e lunghezza di scale o rampe), così da integrarsi correttamente con i percorsi pubblici.
  • Le distanze degli edifici, delle recinzioni o della vegetazione dalla strada pubblica esclusivamente in funzione delle fasce di rispetto stradale prescritte dagli articoli 26, 27, 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
  • La corretta realizzazione o modifica degli accessi carrabili alla viabilità pubblica secondo quanto disposto dagli articoli 45 e 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
  • L'idoneità dei piazzali interni alle grandi strutture condominiali, artigianali o produttive a consentire le manovre dei mezzi così da evitare pericolose immissioni in retromarcia dei veicoli sulla viabilità pubblica;
 

Al fine di verificare l'idoneità alle manovre dei veicoli, con riferimento a quanto indicato anche dall'art. 217 del D.P.R. 495/92, vengono considerate le seguenti fasce di ingombro in curva:

 
Fasce di ingombro dei veicoli in curva
Fasce di ingombro dei veicoli in curva
 

Si ricorda che secondo quanto disposto dall'articolo 75, comma 2°, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, tutta la segnaletica stradale utilizzata nelle aree ad uso privato deve essere conforme a quella prevista dal vigente Codice della Strada.

 

 

Pareri preliminari su progetti da presentare al Comune

L'Ufficio Traffico esamina e verifica anche progetti non ancora presentati in Comune su esplicita richiesta dei soggetti interessati. Qualora non occorresse un parere formale è possibile far esaminare le bozze dei progetti al Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico negli orari di ricevimento del pubblico. Tali pareri preliminari non sostituiscono o modificano il parere formale espresso dall'Ufficio Traffico in sede di istruttoria dei progetti presentati al Comune.
Nel caso di progetti che descrivano la realizzazione o la modifica di accessi carrabili privati sulla viabilità pubblica o comunque per interventi che influiscono sulla circolazione veicolare o pedonale, dovrà essere ottenuto il preventivo parere dell'Ufficio Traffico che può essere formalmente richiesto presentando la seguente documentazione:

 
  1. Domanda in carta libera utilizzando l'apposito modello di parere preventivo dell'Ufficio Traffico con indicazione delle generalità complete del richiedente, del luogo e del tipo di intervento;
  2. Elaborati grafici descrittivi dell'intervento, quotati (in particolare indicare la distanza da intersezioni di accessi carrabili e del loro elemento di chiusura dalla carreggiata stradale), comprensivi dello stato sovrapposto e della planimetria generale di inserimento nel territorio;
  3. Relazione tecnica descrittiva dei materiali utilizzati, in particolare per le pavimentazioni carrabili entro metri 50 dalla strada pubblica, delle eventuali Concessioni già possedute per passi carrabili da modificare, delle tipologie degli elementi di chiusura (specificare se provvisti di automatismo con telecomando);
  4. Fotografie dei luoghi;
  5. Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
 
 

Si ricorda che, come previsto dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con la Legge 30 luglio 2010 n° 122, per il principio ribadito nel parere del Ministero dei Trasporti del 5 ottobre 2011 n° 4928, (vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato, sez. V^, del 12 ottobre 2004 n° 6532),  l'istituto del solo silenzio assenso non è applicabile agli atti e procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, tra cui riveste particolare importanza il Codice della Strada. Ne consegue che le sole C.I.L. o S.C.I.A. non possono essere considerate quali autorizzazioni per l'apertura o modifica di accessi sulle strade pubbliche, o comunque per interventi che influiscono sulla circolazione veicolare o pedonale, dove invece, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 25, del D.Lgs 285/92, occorre che l'Ente proprietario della strada, con il rilascio di una autorizzazione, effettui una valutazione preventiva tendente a verificare la sicurezza della circolazione stradale. Per tali interventi è quindi necessario ottenere il permesso di costruire (se trattasi di intervento compreso in altre realizzazioni edilizie che richiedono tale titolo) oppure il preventivo parere - nulla osta dell'Ufficio Traffico Comunale (se trattasi di intervento per il quale è sufficiente la C.I.L. o S.C.I.A.) quale espressione dell'Ente, che dovrà essere allegato alla documentazione asseverata (modificata secondo le eventuali prescrizioni) da presentare al Comune.

 

 


Ultima Modifica: 06/12/2022

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO