Tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche (o assimilate) recapitanti in acqua superficiale e in zone non servite dalla pubblica fognatura, devono ottenere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare lo scarico stesso.
L'ufficio competente è l'Ufficio Tutela Ambientale. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in bollo utilizzando l'apposito modulo e allegando la documentazione tecnica necessaria (indicata nello stesso), oltre all'attestazione del versamento dei diritti di segreteria di Euro 40,00.
L'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale. Il rinnovo è tacito se le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi non sono variate rispetto allo stato di fatto autorizzato.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare ogni modifica inerente la titolarità, ogni variazione che intenda apportare al sistema di scarico liquami e ogni variazione degli abitanti equivalenti eccedente il dimensionamento dell'impianto di depurazione autorizzato.
Si informa che sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 nonché quelle di cui all'allegato 2 del DPGRT 46r/2008.