Home / Consultazioni elettorali / Elezioni Amministrative 2013 / Ripartizione dei seggi del Consiglio Comunale
La determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate è possibile solo dopo che il sindaco sia stato già proclamato (articolo 73 del D.Lgs. n. 267/2000).
Al riparto non sono ammesse le liste che, al primo turno, non abbiano raggiunto il 3% del totale dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la percentuale del 3% deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi ai candidati Sindaci e non ai soli voti di lista (sentenze 14 maggio 2010 n. 3021 e 16 febbraio 2012 n. 802 ).
La ripartizione dei seggi avviene utilizzando il metodo d'Hondt, dividendo la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate per uno, per due, e così via, fino a ventiquattro, corrispondente al numero di posti di consigliere comunale da assegnare.
I quozienti più alti ottenuti dalle varie liste o gruppi di liste collegate, saranno scelti per l'assegnazione.
A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima per sorteggio.
Se la lista o gruppo di liste ha conquistato un numero di seggi maggiore rispetto al numero dei propri candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste o gruppi di liste secondo l'ordine di precedenza dei quozienti.
Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio prevede ventiquattro seggi, oltre a quello riservato al Sindaco; i seggi sono ridotti del 30% rispetto al Consiglio Comunale uscente.
Quindici seggi rappresentano il 60% dei seggi da assegnare nei casi di premio di maggioranza; tale valore viene determinato arrotondando per eccesso il valore decimale pari a 14,40%, sulla base di sentenze del Consiglio di Stato (sentenze 1 marzo 2012 n. 1197 e 17 aprile 2013 n. 2086).
Una volta stabilito il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, possono presentarsi le seguenti ipotesi:
Il Consiglio di Stato ha stabilito che le percentuali del 40% e 50% devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi ai candidati Sindaci e non già soli voti di lista (sentenze 14 maggio 2010 n. 3021 e 16 febbraio 2012 n. 802 ).