Home / Argomenti / Tributi comunali / Tributi non più in vigore / TASI - Tassa sui servizi indivisibili
Dal 1° gennaio 2014 è stato introdotto il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Tale introduzione è avvenuta in seguito all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui è stata istituita a decorrere dal 2014 la imposta unica comunale (IUC), che riunisce tre distinti tributi: l'IMU, la TARI (che sostituisce la TARES, applicata nel 2013) e, appunto, la TASI, di nuova istituzione.
Nel 2014 e 2015 la TASI ha avuto grande importanza per la sua applicazione anche alle abitazioni principali non di lusso, esentate invece da IMU; tuttavia dal 2016 l'esenzione vale anche per la TASI.
Con deliberazione n. 68 del 20/05/2014 è stato approvato il Regolamento IUC, il cui Capo IV disciplina la TASI.
Per quanto riguarda i soggetti passivi della TASI (cioè chi deve pagare l'imposta), valgono le stesse regole applicabili in materia di IMU.
Con la deliberazione del C.c. n°198 del 27 dicembre 2018, immediatamente eseguibile, sono state approvate le aliquote e le detrazioni TASI per il 2019, disponendo che essa è dovuta solo per le seguenti tipologie di immobili, non soggette a IMU:
Non è dovuta la TASI per tutti gli altri fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni agricoli, per i quali il Comune di Campi Bisenzio ha infatti disposto l'azzeramento dell'aliquota.
Nei casi in cui è dovuta la TASI, per il calcolo della base imponibile valgono le stesse regole dell'IMU.
Le aliquote, applicabili nel 2019 a Campi Bisenzio, sono:
1) fabbricati rurali a uso strumentale: aliquota 1,0 x 1000
2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd."immobili merce"): aliquota 2,5 x 1000
La TASI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota vigente, tenendo conto delle eventuali detrazioni deliberate dal Comune, ed è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente ai giorni di possesso nel corso dell'anno stesso.
Il versamento deve essere effettuato in due rate:
- prima rata in acconto entro il 17 giugno (il 16 giugno è domenica) pari al 50% del tributo dovuto per l'anno precedente;
- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Il versamento può comunque essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza dell'acconto.
L'importo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo, in relazione alle due tipologie di fabbricati imponibili (fabbricati rurali, beni merce):
3959 Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - DA USARE PER I BENI MERCE