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Pubblicazioni di matrimonio

Descrizione

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione  a cura dell`ufficiale dello stato civile.
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta il possesso dei requisiti essenziali alla celebrazione del matrimonio e conseguentemente rende nota l'intenzione dei nubendi di coniugarsi mediante l'affissione sull'albo pretorio on line del Comune nell'apposita sezione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

 

Procedimento

Il procedimento si articola in tre fasi:

1) Avvio della pratica.
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi i nubendi presentandosi personalmente - previo appuntamento - all'Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.

Nota: la richiesta di pubblicazione è resa dai nubendi senza la presenza di testimoni.

Procura speciale: Nel caso in cui uno dei due nubendi non fosse nella condizione di fare la richiesta personalmente all'ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per suo conto.
Si precisa che il ricorso alla procura speciale deve essere limitato a casi di impossibilità oggettiva, dovuti a situazioni straordinarie tali da non consentire altre soluzioni.

 

2) Istruttoria.
La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dai nubendi  è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. Pertanto non sussiste alcun  onere documentale a carico dei nubendi, salvo la presentazione di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

3) Affissione all'albo pretorio on line
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:

  • All'affissione della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del/i Comune/i di residenza dei nubendi.
 

Le pubblicazioni devono rimanere visibili on-line per la durata minima di otto giorni.

 

Tempi di conclusione del procedimento

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. In caso contrario occorre cominciare di nuovo l'intero iter.

Il luogo di celebrazione

La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza dei nubendi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

 

Requisiti

  • Maggiore età
  • Per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.
  • Il medesimo termine deve essere osservato in ipotesi di vedovanza
 

Documentazione da presentare

Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio. I documenti riguardano tipologie diverse di celebrazione:

  • Richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di Culto, in caso di matrimonio religioso
  • Nulla osta al matrimonio per lo straniero che intende sposarsi in Italia. Il Nulla Osta deve essere legalizzato dalla Prefetura. 
  • Decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità fra i coniugi (art. 87 codice civile)
  • Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di vincolo temporaneo (art. 89 codice civile)
  • Decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.
 

Costi

Il giorno dell'appuntamento per la pubblicazione è necessario acquistare le marche da bollo da 16,00 euro l'una come segue:

- 1 marca da bollo da applicare sul verbale di pubblicazione che costituisce, di fatto, istanza ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 642/1972;
- 1 marca da bollo da applicare sull'atto di pubblicazione (le marche da acquistare saranno 2 se uno degli sposi non è residente a Campi Bisenzio poichè è necessario procedere alla richiesta di pubblicazione nell'altro Comune o all'estero);

Sarà necessario acquistare un'ulteriore marca da bollo qualora i nubendi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quelli di rispettiva residenza.

 

Tempi di erogazione del servizio

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso, valido agli effetti civili, può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al termine di pubblicazione on line dell'atto.

Apertura della fase di celebrazione del matrimonio

Terminata la fase di pubblicazione del matrimonio, occorre:
1) ritirare il nulla osta alla celebrazione religiosa da consegnare al parroco o al ministro di culto.
2) fissare con l'ufficio di stato civile la data della celebrazione del matrimonio civile alla cui pagina di spiegazione si rimanda ( pagina matrimonio civile )

 

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127" 
  • Codice Civile artt. 84 e segg.

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presente pagina,all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
 
Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativaeuropea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Come prenotare un appuntamento

L'appuntamento può essere fissato tramite richiesta telefonica ai numeri  0558959 int 460-459-461

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Ricorsi

i cittadini possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.



Ultima Modifica: 12/10/2022

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