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Le Unioni Civili

Che cosa sono

L'unione civile rappresenta una specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

 

Come si costituisce l'unione civile

L'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Non ci sono pubblicazioni.

L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile; le parti possono stabilire, mediante espressa dichiarazione, di assumere:

  • un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi
  • anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
 

Quali diritti e doveri - Il regime patrimoniale

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri; in particolare  da essa discendono:

  • l'obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l'obbligo di coabitazione;
  • l'obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l'obbligo di definizione di comune accordo dell'indirizzo della vita familiare e della residenza.

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

 

La sede di celebrazione

L'unione civile è celebrata davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
La scelta della sala è concordata, secondo le disponibilità, con l'ufficio.

 

Impedimenti alla costituzione dell'unione civile

L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela,affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile.

 

Lo scioglimento

L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta  e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell'istituto della separazione.

 

Come richiedere un appuntamento

L'appuntamento deve essere richiesto al seguente indirizzo mail:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it

L'Ufficio accoglierà le domande rispettando l'ordine di arrivo delle richiesta e provvederà a contattare le parti per concordare l'incontro ( indicare ogni riferimento di contatto utile ).

 

Normativa e disciplinare interno

Legge 20 maggio 2016 n. 76

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

Deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2016

Tempi di conclusione del procedimento

A seguito della richiesta di costituzione di unione civile, decorsi 30 giorni, se la verifica di quanto dichiarato ha dato esito positivo, le parti possono costituire l'unione civile. Tuttavia se la verifica è stata completata in anticipo, e l'ufficiale di stato civile ne ha dato  comunicazione ai richiedenti,  l'unione può essere costituita senza aspettare i 30 giorni.Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei 180 giorni successivi al termine dei 30 giorni per la verifica delle dichiarazioni rese o alla comunicazione dell'ufficiale di stato civile, la richiesta delle parti e la verifica dell'ufficiale di stato civile si considerano come non avvenute.

Unità Organizzativa Responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabile dei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
fax : 055 / 8959446
Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativaeuropea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Ricorsi

I cittadini possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")I

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale



Ultima Modifica: 12/09/2024

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