1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Separazioni e Divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ( articolo 12 D.P.R. 132/2014 )

Nozioni

Separazione e divorzio sono aspetti patologici del rapporto coniugale.
La separazione è per sua natura potenzialmente transitoria e determina una trasformazione del rapporto personale e patrimoniale dei coniugi.
Si parla segnatamente di separazione:
1) consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale
 2)giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi o entrambi intentano una procedura giudiziale di separazione.

Di contro il divorzio comporta la cessazione del matrimonio quando la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita.
Rimangono invariati i doveri verso i figli, il rispetto reciproco, le responsabilità genitoriali.
Si parla più specificamente di :
1)cessazione degli effetti civili quando il divorzio afferisce ad un matrimonio religioso.
2) scioglimento quando il divorzio afferisce ad un matrimonio civile,

La procedura davanti al Sindaco

I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un Avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Condizioni

La procedura dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile NON SI APPLICA in presenza:

1) Figli minori
2) Figli maggiorenni incapaci
3) Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
4) Figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ex lege 104/1992)

Saranno considerati unicamente i figli comuni ai coniugi richiedenti.

Inoltre : l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguitro all'entrata in vigore della legge 06 Maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, 12 mesi nel caso di separazione giudiziale.


Procedura e tempi di conclusione del procedimento

L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa dell' avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
A tal fine le parti presentano la dichiarazione in calce e fissano l'appuntamento per stendere congiuntamente in atto pubblico la volontà di separazione o divorzio
Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nel giorno concordato, l'atto contenente l'accordo è compilato dall'Ufficiale di Stato Civile  e sottoscritto dai presenti  immediatamente dopo il ricevimento delle congiunte volontà.
A seguire le parti sono   invitate a comparire nuovamente non prima di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo in atto pubblico per la conferma
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Effetti

Gli effetti della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle loro condizioni si producono dalla stesura del primo atto pubblico che contiene l'accordo, sempre che vi è stata   la citata successiva conferma.

Costi

la procedura prevede il costo di 16 euro da corrispondere alla tesoreria del Comune con la specifica causale
"  procedura separazione/divorzio. Cognome dei coniugi "

Documenti da presentare

Le parti devono produrre un documento valido di identità.

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

I coniugi che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
figli maggiorenni portatori di handicap grave ( ex lege 104/1992), possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile  di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con riguardo a .
1) attribuzione assegno periodico
2) revoca dell'assegno periodico
3) revisione quantitativa dell'assegno

Non può essere consentita davanti all'Ufficiale di Stato Civile :
- la previsione della corresponsione dell'assegno di divorzio IN UN'UNICA SOLUZIONE ( liquidazione una tantum )
- la regolamentazione dell' affidamento / uso della casa coniugale

La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza di uno dei coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. 


Normativia di Riferimento

Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile",convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014,

Come prenotare l'appuntamento

L'appuntamento può essere prenotato tramite richiesta telematica

Unità Organizzativa responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale

L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione delprovvedimento finale è l'Ufficio di Stato Civile.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigrammadell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2  - Servizi alla persona

Modalità per ottenere informazioni

Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presentepagina,
1) all'indirizzo e mail seguente:
stato.civile@comune.campi-bisenzio.fi.it
2) ai seguenti contatti telefonici durante l'orario d'ufficio
Ø Responsabiledei Servizi Demografici - Luisanna Galluccio 055/ 8959470; e.mail l.galluccio@comune.campi-bisenzio.fi.it
Ø Ufficiale di Stato Civile - Melissa Pozzi 055 / 8959459
Ø Ufficiale di Stato Civile - Marco Carovani 055/ 8959460
Ø Ufficiale di Stato Civile - Elisa Pireddu 055 / 8959461
fax : 055/8959446
Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativaeuropea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )

Ricorsi

I cittadini possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero al Tribunale Civile competente territorialmente per ottenere in sede giurisdizionale il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'Amministrazione in materia di stato civile (art.95 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396: "Chi intende ...opporsi a un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento , deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ...presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento")

Potere sostitutivo in caso di inerzia

In caso di inerzia del responsabile delprocedimento, ai sensi della deliberazione diGiunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dalSegretario Generale.



Ultima Modifica: 25/10/2021

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO