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L'accesso documentale è il diritto di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi da parte dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
E' possibile prendere visione e/o ottenere copia dell'atto sia in forma cartacea che elettronica laddove disponibile.
L'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e, nel Comune di Campi Bisenzio, anche dal Regolamento Comunale in materia di accesso a informazioni, dati e documenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 12 aprile 2018.
Concerne il documento amministrativo inteso come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall'Amministrazione comunale e concernenti attività di pubblico ineresse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
Non sono quindi accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.
Hanno diritto all'accesso documentale:
In particolare il diritto può essere esercitato da:
La richiesta:
Il termine massimo entro il quale la richiesta viene accolta o rifiutata è di 30 giorni, superato tale limite la richiesta si intende rifiutata.
I soli costi previsti sono i costi di riproduzione degli atti su supporto materiale (attualmente 0,15 euro a foglio per la copia cartacea ) ed i diritti di segreteria (attualmente 0,25 euro per documento) che dovranno essere pagati direttamente al momento della consegna degli atti.
Le copie dei dati e dei documenti, raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, possono essere rilasciate anche su supporti non cartacei.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata.
Per completezza ed approfondimenti si rimanda al Capo IV - Accesso documentale del Regolamento Comunale in materia di accesso a informazioni, dati e documenti,