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Richiesta di accesso documentale

Descrizione

L'accesso documentale è il diritto di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi da parte dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
E' possibile prendere visione e/o ottenere copia dell'atto sia in forma cartacea che elettronica laddove disponibile.

 

Documenti e informazioni accessibili

L'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e, nel Comune di Campi Bisenzio, anche dal Regolamento Comunale in materia di accesso a informazioni, dati e documenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 12 aprile 2018.

Concerne il documento amministrativo inteso come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall'Amministrazione comunale e concernenti attività di pubblico ineresse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Non sono quindi accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo.

 

Legittimazione soggettiva

Hanno diritto all'accesso documentale:

  • coloro che vantino un interesse attuale, personale, diretto, concreto, tutelabile anche in via giurisdizionale ordinaria o amministrativa;
  • coloro che per legge abbiamo titolo per esperire un'azione popolare in sede giudiziaria;
  • coloro che dimostrino di poter venire tutelati mediante una più compiuta conoscenza dei documenti amministrativi, anche ai fini di far valere situazioni di vantaggio altrimenti non utilizzabili.

In particolare il diritto può essere esercitato da:

  1. tutti i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti;
  2. le persone giuridiche, sia pubbliche che private;
  3. le associazioni, le istituzioni, le organizzazioni di volontariato e i comitati, portatori di inrteressi pubblici colelttivi o diffusi, con riferimento agli interessi dagli stessi rappresentati.
 

Modalità di richiesta

La richiesta:

  • può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica, tramite il portale F.I.D.O. per la presentazione di istanze online;
  • può essere presentata anche a mezzo posta, fax  all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti e al Dirigente del Settore o al Responsabile del Servizio di cui l'ufficio fa parte;
  • o direttamente presso il Protocollo Generale, compilando in ogni sua parte il modello di richiesta, facendo particolare attenzione alla sezione in cui si esprimono le motivazioni della richiesta.
 
 

Documenti da presentare

  • modello di richiesta compilato
  • documento di riconoscimento
 

Tempi di rilascio e costi

Il termine massimo entro il quale la richiesta viene accolta o rifiutata è di 30 giorni, superato tale limite la richiesta si intende rifiutata.

I soli costi previsti sono i costi di riproduzione degli atti su supporto materiale (attualmente 0,15 euro a foglio per la copia cartacea ) ed i diritti di segreteria (attualmente 0,25 euro per documento) che dovranno essere pagati direttamente al momento della consegna degli atti.

Le copie dei dati e dei documenti, raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, possono essere rilasciate anche su supporti non cartacei.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata.

Per completezza ed approfondimenti si rimanda al Capo IV - Accesso documentale del Regolamento Comunale in materia di accesso a informazioni, dati e documenti,

 

Normativa di riferimento



Ultima Modifica: 28/09/2023

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