1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Provvedimenti sul traffico veicolare per la riduzione dell'inquinamento atmosferico

  1. Il Piano di Azione per la riduzione dei fattori inquinanti da traffico
  2. La categoria Euro dei veicoli
  3. Normative
 

Il Piano di Azione per la riduzione dei fattori inquinanti da traffico

Stante quanto previsto dalle normative europee, nazionali e regionali in materia di qualità dell'aria, i Comuni dell'Agglomerato di Firenze hanno sottoscritto un protocollo di intesa per attuare congiuntamente provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare al fine di ottenere una diminuzione degli agenti inquinanti dell'aria, primo fra tutti il PM10.
Anche il Comune di Campi Bisenzio ha quindi predisposto un apposito Piano di Azione per la riduzione dei fattori inquinanti da traffico che prevede interventi sulla viabilità nelle aree maggiormente abitate consistenti sostanzialmente nella istituzione del divieto di circolazione per particolari tipologie di veicoli in funzione del loro grado di inquinamento atmosferico causato dai gas di scarico.
Tutti i Comuni dell'agglomerato di Firenze adottano provvedimenti di divieto di circolazione così come concordato in sede regionale e della Città Metropolitana di Firenze.

 
 

La zonizzazione delle aree soggette alle limitazioni del traffico è stata definita considerando un perimetro facilmente individuabile dall'utenza e lungo il quale sono presenti il minor numero possibile di accessi così da agevolare sia le operazioni di modifica della segnaletica che di controllo da parte dei soggetti preposti.


 

La categoria Euro dei veicoli

Nell'anno 1991 la Comunità Europea ha emanato le direttive sulle emissioni inquinanti da traffico individuando le categorie alle quali appartengono i veicoli in funzione del loro grado di inquinamento atmosferico. Attualmente risultano individuate sei categorie di appartenenza per gli autoveicoli e quattro per i motocicli - ciclomotori, contraddistinte dalla sigla EURO seguita da un numero di identificazione.
Per autoveicoli si devono intendere le autovetture, gli autobus, gli autocarri, gli autotreni, gli autoarticolati, gli autosnodati, le autocaravan ed i mezzi d'opera. Per motoveicoli si devono intendere i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i mototrattori ed i quadricicli a motore. Per ciclomotori si devono intendere i veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore a 50 cc. e velocità fino a 45 Km/h.
Per sapere a quale categoria appartiene il veicolo occorre verificare quale sia la direttiva comunitaria indicata sulla carta di circolazione secondo le seguenti tabelle:

 

CATEGORIA EURO DEGLI AUTOVEICOLI

Categoria Euro degli autoveicoli
CATEGORIA
IMMATRICOLAZIONE / OMOLOGAZIONE VEICOLO
DIRETTIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO
EURO 0
autoveicoli immatricolati prima del 31/12/1992
nessuna direttiva indicata o direttiva precedente la 91/441 CEE
EURO 1
autoveicoli immatricolati dal 01/01/1993
91/441 CEE
91/542 CEE A
93/59 CEE
EURO 2
autoveicoli immatricolati dal 01/01/1997
91/542 CEE B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
EURO 3
autoveicoli con nuove omologazioni dal 01/01/2000 o immatricolati dal 01/01/2001
98/69 CE
98/77 CE A
1999/96 CE A
1999/102 CE A
2001/1 CE A
2001/27 CE 
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
autoveicoli con nuove omologazioni dal 01/09/2005 o immatricolati dal 01/01/2006
98/69 CE B
98/77 CE B
1999/96 CE B1
1999/102 CE B
2001/1 CE B
2001/27 CE B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55 CE B1
2005/78 CE B1
2006/51 CE B1
EURO 5
autoveicoli con nuove omologazioni dal 01/09/2009 o immatricolati dal 01/01/2011
1999/96 CE B2
1999/96 CE C
2001/27 CE B2
2001/27 CE C
2005/78 CE B2
2005/78 CE C
2006/51 CE B2
2006/51 CE C
 

CATEGORIA EURO DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI

Categoria euro dei motocicli e ciclomotori
CATEGORIA
IMMATRICOLAZIONE / OMOLOGAZIONE VEICOLO
DIRETTIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO
EURO 0
motocicli/ciclomotori immatricolati prima del 17/06/1999
nessuna direttiva indicata o direttiva precedente la 97/24 CE  cap. 5 o  597/24 cap. 5 e cap 9
EURO 1
motocicli/ciclomotori immatricolati dopo il 17/06/1999
97/24 CE cap.5
597/24 CE cap. 5 e cap. 9
EURO 2
ciclomotori omologati dopo il 17/06/2002 e motocicli immatricolati dopo il 01/01/2003
97/24 CE cap. 5 fase II e cap. 92002/51 CE fase A e 97/24 CE cap. 9
2002/51 CE fase A e 97/24 CE cap. 9
2003/77 CE
EURO 3
motocicli/ciclomotori omologati o immatricolati dopo il 01/01/2006
97/27 CE cap. 92003/77 CE rif. 2002/51 CE fase B e 97/24 CE cap.9
2002/51 CE fase B
 

Le direttive europee alle quali fare riferimento per determinare la categoria del veicolo sono riportate alla lettera V.9. (riquadro 2) delle carte di circolazione di nuovo tipo (spesso ripetute nel riquadro 3), e nella parte bassa del riquadro 2. delle carte di circolazione di vecchio tipo.

 
Carta di circolazione vecchio tipo
Carta di circolazione vecchio tipo
 
Carta di circolazione nuovo tipo
Carta di circolazione nuovo tipo
 
Certificato di circolazione per ciclomotori
Certificato di circolazione per ciclomotori
 

Per i veicoli immatricolati tra il 1993 ed il 1996 può non essere riportata sulla carta di circolazione la direttiva europea di riferimento ma in tale caso il veicolo è da considerare EURO 1.  Per tutti gli altri veicoli che possiedono carta di circolazione o certificato di idoneità ove non riportata la direttiva europea, per conoscere la categoria Euro occorre rivolgersi al Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente.
Nel caso invece di carte di circolazione compilate a mano, come fino al 1978, si deve considerare il veicolo come Euro 0.


 

Normative

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n° 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE";
Legge 4 novembre 1997 n° 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene";
Decreto Ministeriale 21 aprile 1999 n° 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione deo criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della corcolazione";
Legge Regionale 11 febbraio 2010 n° 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";
Deliberazione del Consiglio Regionale 25 giugno 2008 n° 44 "Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria";
Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2010 n° 1025 per la zonizzazione e classificazione del territorio ai sensi della L.R. n° 9/2010 e per la definizione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2011 n° 22 di definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, dei criteri per l'attivazione e le modalità di gestione dei provvedimenti da adottare per la tutela della qualità dell'aria; 
Art. 32 della Legge 23 dicembre 1988 n° 122 "potere del Sindaco ad emanare ordinanze in materia sanitaria";
Art. 7 comma 1° del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada.


 


Ultima Modifica: 06/12/2022

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO