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La dichiarazione di residenza è la dichiarazione che l'interessato deve obbligatoriamente rendere entro 20 giorni dal momento in cui abita effettivamente all'indirizzo dichiarato.
Può avere ad oggetto:
Avere la dimora abituale nel Comune di Campi Bisenzio.
A tal fine giova ricordare che per dimora abituale si intende la permanenza nel luogo dichiarato, la quale non è incompatibile con eventuali temporanei allontanamenti ( Corte di Cassazione 1965 )
La dichiarazione di residenza può essere resa attraverso le seguenti modalità:
I CITTADINI STRANIERI, che incontrino difficoltà nella compilazione, possono riferirsi allo Sportello Accoglienza che procurerà ogni utile assistenza previo appuntamento.
ATTENZIONE: NON SONO RICEVIBILI DICHIARAZIONI DI RESIDENZA PER EMAIL O PER FAX.
La domanda di residenza deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dalla modulistica ministeriale.
Nessun problema per chi utilizzi il portale A.N.P.R. in quanto lo stesso guida alla compilazione in modo chiaro e semplice.
La dichiarazione di residenza deve essere sottoscritta da TUTTI i componenti maggiorenni interessati al procedimento. Ad ogni firma deve corrispondere la copia del documento di identità della persona. La questione non si pone per chi utilizzi SPID.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato EXTRA-CEEdeve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente alla CEEdeve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).
Il procedimento di iscrizione presso l'anagrafe del Comune è un procedimento complesso. Ciò significa che allo stesso partecipano più organi. Tuttavia le nuove disposizioni hanno reso il cammino molto più veloce.
Infatti a seguito della dichiarazione resa, l'ufficio anagrafe entro i 2 giorni successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Conseguentemente, ciò a dire entro i successivi 45 giorni, sarà accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa mediante verifica degli organi della Polizia Municipale.
Trascorsi i quali se non sarà effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ( preavviso di rigetto ex at. 10bis l. 241/1990 ) , l'iscrizione si intende confermata.
La procedura non comporta costi .
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa.
Sarà dunque dovere d'ufficio, laddove ne ricorrano i presupposti, provvedere alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
L'ufficio titolare del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale è l'Ufficio Anagrafe.
In relazione alla nuova macrostruttura e al funzionigramma dell'Ente, l'ufficio è collocato nel Settore 2 - Servizi alla persona
Possono essere fornite informazioni ulteriori, rispetto alle spiegazioni contenute nella presente pagina, all'indirizzo e mail seguente:
urp@comune.campi-bisenzio.fi.it
Privacy :l'Ufficio si conforma alla normativa europea e nazionale sul Trattamento Dati ( Regolamento UE 2016/679 - d.lgs 196/2003 )
Le informazioni principali sui vari istituti sono ricavabili dalle varie pagine del sito dedicate.
Non è possibile dare informazioni per telefono sulle singole pratiche ovvero su situazioni personali, in quanto ciò figura un trattamento dati non conforme alla normativa di tutela dei medesimi.
E' opportuno ricordare che l'iscrizione anagrafica comporta ulteriori adempimenti ad essa collegati.
Nello specifico ed a solo titolo di esempio:
Comunicazione di cessione di fabbricato, i cui adempimenti sono qui riportati.
Adempimenti collegati alla smaltimento rifiuti, permessi di viabilità ..
Legge n. 1228 del 24 Dicembre 1954: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
Art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35 ( Pacchetto Semplificazioni e Sviluppo )
l'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni. Al procedimento si applica l'art. 10 bis della Legge 241/1990 inerente preavviso di rigetto e conseguente facoltà di intervento del cittadino. In tale ultima ipotesi ( intervento dell'interessato nei 10 giorni previsti ) il termine ultimo per la conclusione del procedimento andrà calcolato tenendo conto della sospensione del conteggio di cui all'art. 10bis citato.
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 24/09/2013 n. 205, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale