1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
Contenuto della pagina

Scissioni o riunioni familiari all'interno della stessa abitazione

Descrizione

All'interno della stessa abitazione è possibile, a determinate condizioni, creare più stati di famiglia separati.

In assenza di legami di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o semplici vincoli affettivi è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione.

Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, che collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame, derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione).

Se questi legami, compresi quelli affettivi, risultano nella pregressa documentazione agli atti, non possono essere modificati.

Nelle "Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico" contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992" afferma: "La prova dei vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del d.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - può dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art.4".

Pertanto, nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione.

Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso, le famiglie saranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.

La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi sia una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.

Modulo di richiesta

La richiesta di scissione o di riunione di famiglia può essere presentata nelle seguenti modalità, utilizzando il modulo che si trova alla fine della presente pagina:

  • tramite invio PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it della modulistica;
  • mediante raccomandata AR indirizzata all'Ufficio Anagrafe del Comune al seguente indirizzo: Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI BISENZIO (FI);
  • presentazione diretta all'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura, presso lo Sportello Polifunzionale

Avvertenze per i cittadini stranieri

Uunicamente ai fini della scissione del nucleo familiare i cittadini stranieri devono allegare alla richiesta di scissione gli atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, tradotti in italiano e legalizzati, comprovanti l'assenza dei vincoli di cui all'art.4 del d.p.r. n.223/1989

 

Normativa di riferimento

Art. 4, D.P.R. 30-5-1989 n. 223 - Famiglia anagrafica.

  • 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
  • 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
 

Modulo per Istanza Unione / Scissione Nucleo Familiare



Ultima Modifica: 29/12/2022

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO