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Contenuto della pagina

Manomissione del suolo pubblico

  1. L'Autorizzazione per l'esecuzione di una alterazione stradale
  2. Manomissioni del suolo stradale d'urgenza
  3. Come eseguire correttamente una alterazione stradale
  4. La segnaletica da collocare per eseguire una alterazione stradale
  5. Normativa

Cosa si intende per manomissione del suolo pubblico

Per manomissione del suolo pubblico si intende qualsiasi alterazione apportata alla sede stradale, alle infrastrutture od agli impianti posti al di sotto di essa. Sono quindi manomissioni del suolo pubblico gli scavi stradali, la rimozione dell'asfalto, della pavimentazione o dei cordonati,  la sostituzione o rifacimento del piano stradale, il passaggio sotto la sede stradale di tubazioni, cunicoli, condotte o simili, la rimozione dei sostegni dei segnali stradali, degli impianti di illuminazione o degli elementi di arredo urbano.
La sede stradale comprende la carreggiata atta al transito dei veicoli, le aree di sosta, le aree destinate al transito pedonale o ciclabile, le isole spartitraffico, i salvagente, le banchine, i fossi di guardia, le scarpate, le cunette e le fasce di pertinenza.
Per suolo pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.

L'Autorizzazione per l'esecuzione di una alterazione stradale

Chiunque intenda effettuare la manomissione della sede stradale ad uso pubblico deve preventivamente ottenere l'apposita Autorizzazione prevista dalle norme del Codice della Strada. L'Autorizzazione per l'esecuzione di una alterazione stradale è un atto con validità temporanea ed implica il pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie ed al periodo di occupazione. In caso di mancato pagamento della tassa l'Autorizzazione non ha alcuna validità. L'Autorizzazione è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario se diverso dal Comune. Il Comune è l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione anche per le strade private aperte al pubblico transito.

Ottenere l'Autorizzazione per l'esecuzione di una alterazione stradale

Per ottenere l'Autorizzazione per l'esecuzione di una alterazione stradale occorre presentare istanza online tramite il Portale F.I.D.O. almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori.
L'Autorizzazione può essere richiesta dal committente dei lavori o dal legale rappresentante o titolare della ditta esecutrice i lavori. Per lavori eseguiti da condomini l'Autorizzazione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Per compilare l'istanza occorre conoscere:

  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • Il nominativo e la sede della Ditta esecutrice i lavori; 
  • L'esatto indirizzo con eventuale numero civico del luogo oggetto dei lavori. In assenza specificare la distanza in metri lineari e la direzione dall'ultima intersezione di riferimento;
  • La lunghezza e larghezza esatta in metri lineari dell'area oggetto dei lavori, comprensiva dei depositi dei materiali per i mezzi e le attrezzature;
  • Il periodo di esecuzione dei lavori;
  • Eventuale polizza fidejussoria o deposito cauzionale;
  • Gli eventuali titoli abilitativi;

Alla richiesta devono essere allegati:

  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Eventuale delega o procura;
  • Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione in colore rosso delle aree soggette all'alterazione stradale ed alle occupazioni;
  • Per le alterazioni stradali da eseguire su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Firenze.
 

Per cantieri stradali la cui attività sia particolarmente rumorosa, e quindi fonte di inquinamento acustico, occorre ottenere una apposita deroga ai limiti del rumore ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica.

Prorogare un'Autorizzazione per l'esecuzione di una alterazione stradale

Le Autorizzazioni per l'esecuzione di alterazioni stradali possono essere prorogate presentando istanza online tramite il Portale F.I.D.O.  almeno 5 giorni prima della scadenza dell'Autorizzazione.

La cauzione per eseguire la manomissione del suolo stradale

A titolo di garanzia per l'esecuzione dei lavori sulla sede stradale deve essere versata dal titolare dell'Autorizzazione una cauzione vincolata per tutta la durata dell'Autorizzazione stessa e comunque restituibile dopo l'effettuazione di un apposito sopralluogo sui lavori eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale dopo sei mesi dall'ultimazione dei lavori stessi, salvo casi particolari per i quali il periodo può essere anticipato o posticipato. 
La cauzione, generata dal portale F.I.D.O. in fase di autorizzazione, è variabile in funzione della dimensione massima in pianta dell'alterazione stradale ed è fissata in:

  • €. 37,00 al ml. per alterazioni fino a 20 ml.
  • €. 31,00 al ml. per alterazioni da 21 ml. a 50 ml.
  • €. 26,00 al ml. per alterazioni da 51 ml. a 100 ml.
  • €. 15,00 al ml. per alterazioni oltre 100 ml.

I fornitori di servizi pubblici come acqua, gas, elettricità, ecc.. in sostituzione della cauzione possono stipulare una idonea polizza fidejussoria a inizio di ogni anno concordando la cifra con l'Ufficio Tecnico Comunale.

A seguito del ripristino del luogo dell'intervento potrà essere richiesta la restituzione del deposito tramite il seguente modello:


Manomissioni del suolo stradale d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza quali guasti di impianti sotterranei, rotture di condutture, cedimenti del suolo stradale, o comunque quando si tratti di lavori stradali di particolare urgenza, occorre tempestivamente e senza ritardi far pervenire all'Ufficio Traffico Comunale tramite fax al n° 055 8959242, pec comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it o email a viabilita@comune.campi-bisenzio.fi.it, apposita comunicazione non in bollo riportante:

  • Il tipo di lavori e le motivazioni che ne hanno comportato l'esecuzione d'urgenza.
  • Il luogo esatto dell'alterazione stradale indicando via, piazza e numero civico. In caso di assenza del numero civico indicare la distanza in metri lineari e la direzione da una intersezione di riferimento.
  • La parte di sede stradale interessata dall'alterazione  stradale (corsia di marcia con direzione ...... - marciapiede sul lato verso ....... - banchina sul lato verso ........ - area di intersezione tra le vie ....... - ecc...).
  • Il responsabile dell'esecuzione dei lavori indicandone le complete generalità.
  • Il periodo previsto di esecuzione dei lavori.
  • I riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Traffico.

Tutte le manomissioni urgenti del suolo stradale che si protraggono oltre le 48 ore devono essere ratificate previa richiesta di autorizzazione tramite portale F.I.D.O. Se il periodo coincide con due giorni festivi la ratifica è dovuta oltre le settandadue ore di intervento.
Il ripristino delle condizioni di transitabilità della strada deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato l'alterazione stradale urgente.
Copia della comunicazione trasmessa all'Ufficio Traffico Comunale dovrà essere esposta sul limite del cantiere così da essere visibile dalla pubblica via.


Come eseguire correttamente una alterazione stradale

Le alterazioni stradali devono essere eseguite con la massima cura, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza pubblica ed in particolare della circolazione veicolare e pedonale. Devono pertanto essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche sia che si tratti di alterazioni autorizzate che di alterazioni eseguite d'urgenza per riparazioni:

  • Il taglio dell'asfalto della carreggiata deve essere effettuato con taglia-asfalto a lama circolare e getto anti-polvere. 
  • Le buche e le fosse di scavo devono essere dotate di apposite protezioni, e se necessario armate in modo da impedire crolli. Non sono ammessi scavi eseguiti in galleria od in grotta.
  • I riempimenti degli scavi aperti devono essere fatti con misto granulometrico di fiume della pezzatura da mm. 0 a mm. 50, stesa a strati di cm. 30 perfettamente costipati con vibratori o mazzapicchi meccanici. Lo strato minimo deve essere di cm. 30 di cui gli ultimi cm. 10 con stabilizzato di ottima qualità privo di materiale terroso.
  • I ripristini devono essere eseguiti in modo da ricostruire la pavimentazione, i sottofondi, le listre, le zanelle, le caditoie e quant'altro alterato, con le caratteristiche morfologiche e tecniche uguali a quelle manomesse o come prescritte nell'Autorizzazione.
  • Gli spessori del conglomerato bituminoso di ripristino dovranno essere di cm. 10 per il binder e di cm. 3 per il manto d'usura.
  • I ripristini delle pavimentazioni devono essere con raccordi planimetrici a perfetto combaciamento al livello dei piani esistenti, eseguiti anche con l'ausilio di macchine fresatrici, realizzati per tutta la sezione manomessa aumentata di un minimo di cm. 50 per ogni lato o, nel caso di scavi non armati ove vi siano manifesti segni di cedimento, fino ad una larghezza aumentata di almeno l'altezza dello scavo.
  • Sulle carreggiate il manto di usura ripristinato deve essere steso con macchina vibrofinitrice per una larghezza minima di ml. 2,50. Per strade con carreggiata di larghezza inferiore a ml. 7,0 deve essere ripavimentata almeno la metà della carreggiata. Per strade con carreggiata di larghezza inferiore a ml. 5,00 deve essere ripavimentata l'intera carreggiata previa fresatura.
  • Nei marciapiedi il ripristino della pavimentazione deve interessare la larghezza dell'intero marciapiede.
  • Se la manomissione interessa strade che hanno la pavimentazione con catrame modificato fono-assorbente o drenante il ripristino deve essere eseguito con lo stesso materiale.
  • Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito veicolare o pedonale.
  • Collocare barriere, parapetti o recinzioni sui lati del cantiere ove transitano i pedoni. I corridoi per il transito pedonale devono avere una larghezza non inferiore a ml. 1,0.
  • Adottare opportuni accorgimenti affinché i mezzi utilizzati nel cantiere non imbrattino la sede stradale.
  • Rimuovere al termine dei lavori tutti gli ostacoli, i depositi ed i detriti che si trovano sulla sede stradale.

Le segnaletica da collocare per eseguire una alterazione stradale

Chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione od alla sosta di veicoli o pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve essere pertanto collocata la segnaletica temporanea di cantiere prevista sia dal Codice della Strada che dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002, ed i particolare:

 
  • Per alterazioni stradali di durata superiore a 7 giorni collocare all'ingresso dell'area di cantiere la tabella prevista dall'art. 30 del D.P.R. 495/92 indicante: il tipo di lavori, gli estremi del titolo autorizzativo, l'impresa esecutrice, le date di inizio e fine dei lavori, il recapito ed il numero telefonico di riferimento della Ditta.
Tabella lavori
Tabella per lavori di durata superiore a 7 giorni
  • I segnali di pericolo e di deviazione temporanei devono essere con fondo giallo.
  • I segnali mobili devono avere sostegni che garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Sono vietati gli zavorramenti rigidi.
  • Rimuovere od oscurare i segnali permanenti che si trovino in contrasto con quanto indicato dai segnali temporanei non a fondo giallo.
  • Installare sempre in prossimità dei cantieri il segnale di "lavori" corredato dal pannello integrativo indicante la lunghezza del cantiere quando più lungo di 100 metri. Fuori dei centri abitati un cartello "lavori" deve essere installato almeno 150 metri prima del cantiere.
  • Nel caso di restringimenti della carreggiata stradale istituire per ogni direttrice di marcia un limite di velocità non inferiore a Km/h 30 nei centro abitati e non inferiore a Km/h 40 fuori dei centri abitati, ottenendo l'apposita Ordinanza dall'Ente competente per il tratto di strada interessato dai lavori.
  • Collocare sulle testate del cantiere e nelle zone che presentano condizioni di pericolo le barriere stradali omologate con bande bianche e rosse rifrangenti.
  • Separare i sensi di marcia dei veicoli ed indicare le modifiche di traiettoria della carreggiata con coni in gomma del tipo previsto dal Codice della Strada collocati ogni 12 metri sulle strade extraurbane ed ogni 7,5 metri sulle strade urbane. Per lavori di durata superiore a due giorni utilizzare i delineratori flessibili ad incollaggio in funzione dei coni in gomma.
  • Nei cantieri di durata superiore a sette giorni realizzare una idonea segnaletica orizzontale antisdrucciolevole di colore giallo indicante i margini di carreggiata, i limiti di corsia, la separazione dei sensi di marcia e le linee di arresto dei semafori temporanei.
  • Nei cantieri notturni ed in ogni caso di scarsa visibilità collocare sulle barriere di testata e sui segnali di lavori in corso le apposite lanterne con luce rossa fissa. Sulle barriere collocate obliquamente all'asse stradale collocare lanterne a luce gialla lampeggiante in sincrono. Sono vietati i dispositivi a fiamma libera.
  • Le persone addette ai lavori devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento.
  • Disciplinare la circolazione veicolare a senso unico alternato nei tratti a doppio senso ove rimanga una larghezza utile al transito inferiore a ml. 5,60. Nel caso di senso unico alternato a mezzo impianto semaforico richiedere l'apposita Ordinanza di istituzione.
  • Chiudere al transito veicolare (ottenendo l'apposita Ordinanza) il tratto di strada soggetto ai lavori qualora rimanga una larghezza utile di carreggiata inferiore a ml. 2,75 nei centri abitati ed inferiore a ml. 3,25 fuori dei centri abitati.
  • Per i cantieri che comportano la chiusura al transito della strada installare una idonea segnaletica di deviazione di itinerario.
  • Ripristinare al termine dei lavori tutta la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa.
 

Di seguito si riportano alcuni schemi segnaletici riferiti ai casi più comuni di installazione di segnaletica temporanea nei cantieri stradali.

 

Normativa

Articoli 21, 25, 38 commi 7-8-13, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;
Articoli 4.3, 13, 15, Regolamento Edilizio Comunale;
Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale



Ultima Modifica: 28/09/2023

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