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Contenuto della pagina

Occupazione temporanea del suolo pubblico

  1. Cosa si intende per occupazione temporanea del suolo pubblico
  2. L'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico
  3. Ottenere l'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico
  4. Prorogare un'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico
  5. Occupazione del suolo pubblico d'urgenza
  6. Come eseguire correttamente una occupazione temporanea del suolo pubblico
  7. La polizza fidejussoria per occupare temporaneamente il suolo pubblico nell'Area Pedonale del capoluogo
  8. La segnaletica stradale da collocare per occupare temporaneamente il suolo pubblico
  9. Normative
 

Cosa si intende per occupazione temporanea del suolo pubblico

Per occupazione temporanea del suolo pubblico si intende qualsiasi occupazione, limitata nel tempo, tendente a sottrarre all'uso della collettività spazi adibiti all'uso pubblico.
Sono da considerarsi ad uso pubblico:

 
  • Le aree appartenenti al demanio o ad ente pubblico, come le strade, le piazze ed i giardini pubblici;
  • Le opere realizzate su suolo privato descritte negli atti di autorizzazione a costruire o nello strumento urbanistico vigente come aperte all'uso pubblico, come gallerie commerciali aperte, marciapiedi o parcheggi aperti ricadenti su area privata;
  • Le aree soggette ad uso pubblico in virtù di convenzioni ed atti notarili;
  • Le aree sulle quale si esercita nei modi previsti dalle vigenti norme la servitù di pubblico passaggio.
 

Sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore ad un anno.


 

L'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico

Chiunque intenda effettuare l'occupazione temporanea del suolo ad uso pubblico, nonché degli spazi a questo sovrastanti o sottostanti, deve preventivamente ottenere l'apposita Autorizzazione prevista dalle norme del Codice della Strada. L'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è un atto che validità limitata nel tempo ed implica il pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie ed al periodo di occupazione. In caso di mancato pagamento della tassa l'Autorizzazione non ha alcuna validità.L'Autorizzazione è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario se diverso dal Comune. Il Comune è l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione anche per le strade private aperte al pubblico transito.
L'Autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico è obbligatoria per:

 
  • Installazione di ponteggi, depositi di materiali, delimitazioni di aree per effettuare manutenzioni di murature e recinzioni, di durata superiore a 4 ore;
  • Collocazione di scale aeree, montacarichi e gru con stabilizzatori che interessano la sede stradale o i giardini pubblici;
  • Delimitazione di aree per potature di siepi ed alberi;
  • Banchi per la raccolta di firme, petizioni, gazebi;
  • Collocazione di strutture commerciali mobili come banchi di ambulanti o stand, per periodi superiori ad 1 ora;
  • Manifestazioni, spettacoli, esercizio di mestiere girovago come suonatore, funambolo, saltimbanco.
 

Ad eccezione delle occupazioni per l'effettuazione di lavori non possono essere autorizzate occupazioni temporanee sulle strade ricadenti fuori dei centri abitati, sulle Autostrade, sulle strade extraurbane principali e secondarie, sulle strade urbane di scorrimento.
Per le occupazioni effettuate da Associazioni al fine di svolgere manifestazioni celebrative, di tempo libero, religiose, assistenziali, sindacali o politiche, occorre effettuare la prenotazione dello spazio comunale almeno 45 giorni prima dell'evento.


 

Ottenere l'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico

Per ottenere l'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 7 giorni prima (30 giorni per attività di commercio in occasione di mercati e fiere) della data di inizio dell'occupazione, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni e Ordinanze -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
L'Autorizzazione può essere richiesta dal committente l'occupazione o dal legale rappresentante o titolare della ditta che effettua l'occupazione. Per occupazioni eseguite da condomini l'Autorizzazione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 
  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • Il nominativo e la sede della Ditta che effettua l'occupazione;
  • Il tipo di occupazione (ad esempio con ponteggi, scala aerea, deposito di cantiere, struttura commerciale, ecc..); 
  • L'esatto indirizzo con eventuale numero civico del luogo oggetto dell'occupazione. In assenza specificare la distanza in metri lineari e la direzione dall'ultima intersezione di riferimento;
  • La lunghezza e larghezza esatta in metri lineari dell'area oggetto dell'occupazione comprensiva delle eventuali recinzioni;
  • Il periodo di occupazione;
  • Gli estremi dell'eventuale Licenza, Concessione, Autorizzazione o S.C.I.A. edilizia riferita all'occupazione da eseguire;
 

Alla richiesta devono essere allegati:

 
  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione in colore rosso delle aree soggette all'occupazione;
  • Per le occupazioni da eseguire su tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Città Metropolitana di Firenze;
  • Per le occupazioni da eseguire su suolo di proprietà privata soggetto ad uso pubblico, il consenso formale del proprietario dell'area.
 

Il richiedente l'Autorizzazione per l'occupazione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Il rilascio dell'Autorizzazione avviene entro 20 giorni dalla richiesta. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Autorizzazione presso la Ditta I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, consegnando una marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione.

 

Per occupazioni particolarmente rumorose, e quindi fonte di inquinamento acustico, occorre ottenere una apposita deroga ai limiti del rumore ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica.
Per le occupazioni con sagre, feste, lotterie, mercatini, preparazioni e somministrazioni di alimenti o bevande, gare sportive e manifestazioni varie occorre avviare ulteriori procedimenti amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto della vigente normativa in materia di pubblico spettacolo, alimenti, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente, ecc...


 

Prorogare un'Autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico

Le Autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, almeno 5 giorni prima della scadenza dell'Autorizzazione, non in bollo e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni e Ordinanze -, oppure al Protocollo Generale del Comune.

 

Le proroghe delle Autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico devono essere ritirate presso la Ditta I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7. Entro la scadenza della proroga dell'Autorizzazione dovrà essere rispristinata l'area soggetta ad occupazione eliminando tutti gli ostacoli.


 

Occupazione del suolo pubblico d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza quali ad esempio murature o coperture pericolanti, rischio di caduta di alberi o rami, occorre tempestivamente e senza ritardi far pervenire all'Ufficio Traffico Comunale, via P. Pasolini n° 18, anche a mezzo telefax al n° 055 8959242, ed alla Polizia Municipale, piazza Dante n° 36, anche a mezzo telefax al n° 055 891963, apposita comunicazione non in bollo riportante:

 
  • Il tipo di occupazione e le motivazioni che ne hanno comportato l'esecuzione d'urgenza.
  • Il luogo esatto dell'occupazione indicando via, piazza e numero civico. In caso di assenza del numero civico indicare la distanza in metri lineari e la direzione da una intersezione di riferimento.
  • La parte di sede stradale interessata dall'occupazione (corsia di marcia con direzione ...... - marciapiede sul lato verso ....... - banchina sul lato verso ........ - area di intersezione tra le vie ....... - ecc...).
  • Il responsabile dell'occupazione indicandone le complete generalità.
  • Il periodo previsto di occupazione.
  • I riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Traffico.
 

Tutte le occupazioni urgenti del suolo stradale devono essere ratificate, previa richiesta di autorizzazione, entro le 24 ore successive dalla prima comunicazione.
Non sussiste alcun obbligo di comunicazione nel caso in cui l'occupazione sia dovuta all'esecuzione di lavori di pronto intervento, per collocare ponti, steccati, scale, pali di sostegno, di durata non superiore a 4 ore.


 

Come eseguire correttamente una occupazione temporanea del suolo pubblico

Le occupazioni temporanee del suolo pubblico devono essere eseguite con la massima cura, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza pubblica ed in particolare della circolazione veicolare e pedonale. Devono pertanto essere rispettate le seguenti prescrizioni:

 
  • Per i lavori edili collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito veicolare o pedonale.
  • Per ponteggi o depositi di materiali edili collocare barriere, parapetti e recinzioni sui lati del cantiere ove transitano i pedoni.
  • Nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi di larghezza uguale o superiore a 4 metri deve essere effettuata fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non inferiore a ml. 1,50, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.
  • Le occupazioni non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come definiti dall'art. 18 comma 2° del Codice della Strada. 
  • Qualora occorra consentire il transito dei pedoni al di sotto di ponteggi, tende o gazebi, occorre realizzare un'altezza utile non inferiore a ml. 2,20.
  • Proteggere e segnalare adeguatamente tutti gli elementi in aggetto sulle aree aperte al transito pedonale (ad esempio i giunti dei ponteggi).  
  • Nei cantieri edili adottare opportuni accorgimenti affinché i mezzi utilizzati non imbrattino la sede stradale.
  • Nelle occupazioni con alberi di natale, aerostati, elementi pubblicitari di altezza superiore a ml. 2,0  e similari, ancorare l'elemento con tiranti e transennare l'area per una distanza dall'elemento non inferiore a quella interessata dall'eventuale sua caduta.
  • Nelle occupazioni con banchi per attività commerciali o gazebi collocare le tende a non meno di ml. 0,30 di distanza dalle corsie di scorrimento del traffico veicolare.
  • Le occupazioni soprastanti la carreggiata stradale, come ad esempio i ponteggi in aggetto, dovranno essere realizzate garantendo una altezza minima dal suolo non inferiore a ml. 5,10.
  • I punti di illuminazione, i generatori e le relative linee elettriche provvisorie dovranno essere installate e mantenute nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.
  • Rimuovere al termine dei lavori tutti gli ostacoli, i depositi ed i detriti che si trovano sulla sede stradale.

 

La polizza fidejussoria per occupare temporaneamente il suolo pubblico nell'Area Pedonale del capoluogo

Con la sola esclusione delle attività di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, a titolo di garanzia per l'occupazione del suolo pubblico nell'Area Pedonale del capoluogo deve essere preventivamente stipulata  dal titolare dell'Autorizzazione una polizza fidejussoria pari ad €. 500,00 al metro quadro occupato.
Al momento della richiesta di Autorizzazione, unitamente alla documentazione di dimostrazione della stipula della suddetta polizza, dovranno essere prodotte alcune fotografie della zona oggetto dell'occupazione così da poter confrontare lo stato dei luoghi ad occupazione ultimata.


 

Le segnaletica stradale da collocare per occupare temporaneamente il suolo pubblico

Chiunque occupa temporaneamente la sede stradale deve sempre adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Nel caso di occupazioni che interessano la carreggiata stradale occorre attenersi alle stesse prescrizioni impartite dalle normative vigenti in materia di manomissioni del suolo pubblico collocando la segnaletica stradale come prevista per l'esecuzione delle alterazioni stradali.
Ad integrazione della suddetta segnaletica occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

 
  • I ponteggi e le recinzioni delle occupazioni lungo le strade devono riportare sulle testate, in orario notturno ed in ogni caso di scarsa visibilità, le apposite lanterne con luce rossa fissa. Sono vietati i dispositivi a fiamma libera.
  • Le persone addette al montaggio dei ponteggi od al posizionamento della segnaletica o delle transenne ricadenti sulla sede stradale devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento.
  • Ottenere preventivamente l'apposita Ordinanza di istituzione del divieto di sosta con la rimozione dei veicoli per le occupazioni che interessano aree di sosta o di parcheggio. La segnaletica di divieto di sosta dovrà essere collocata a cura e spese del richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento. 
  • Collocare la segnaletica di divieto di transito e di deviazione di itinerario, ottenendo preventivamente l'apposita Ordinanza, qualora rimanga una larghezza utile di carreggiata inferiore a ml. 2,75 nei centri abitati ed inferiore a ml. 3,25 fuori dei centri abitati.
 

Di seguito si riportano alcuni schemi riferiti ai casi più comuni di occupazioni con ponteggi per lavori edili.

 

 

Normative

Articoli 20, 21, 25, 38 commi 7-8-13, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;




Ultima Modifica: 06/12/2022

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