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Modifica temporanea della circolazione o della sosta

  1. Cosa si intende per modifica temporanea della circolazione o della sosta
  2. L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
  3. Ottenere una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
  4. Prorogare una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta
  5. Modifiche temporanee della circolazione o della sosta d'urgenza
  6. La segnaletica da collocare per le modifiche temporanee della circolazione o della sosta
  7. Normative
 

Cosa si intende per modifica temporanea della circolazione o della sosta

Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico. Per area ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito. Si ha una modifica temporanea della circolazione quando vengono attuate chiusure al transito, trasformazioni da doppio senso a senso unico di circolazione e trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione, istituzione di sensi unici alternati a mezzo semafori, limitazioni al transito (divieti per tipo di veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza, ecc...), modifiche della disciplina delle precededenze, limiti di velocità.
Si ha una modifica temporanea della sosta quando vengono istituiti divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli, divieti di fermata, aree riservate alla sosta di particolari veicoli.


 

L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dalle norme del Codice della Strada. L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea, soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio, e reso noto attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada.
L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre emessa dal Comune, previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune. Il Comune è l'Ente competente all'emissione dell'Ordinanza anche per le strade private aperte al pubblico transito.


 

Ottenere una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Per ottenere l'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di inizio del provvedimento, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni e Ordinanze, oppure al Protocollo Generale del Comune. La marca da bollo non è dovuta se il provvedimento dipende direttamente da altra domanda in bollo già presentata (ad esempio per occupazione del suolo pubblico, manomissione del suolo stradale, manifestazione sportiva, ecc..).   
L'Ordinanza può essere richiesta dal committente i lavori o dal legale rappresentante o titolare della ditta esecutrice i lavori, dal responsabile della manifestazione o competizione sportiva, dal titolare dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico. Per i provvedimenti richiesti da condomini l'Ordinanza può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 
  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • Le motivazioni che comportano l'emissione del provvedimento di modifica della circolazione o della sosta (per lavori edili occorre indicare anche numero e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione, S.C.I.A., ecc..);
  • Il tipo di provvedimento richiesto e la sua durata (giorni ed orario);
  • L'esatta individuazione della strada oggetto del provvedimento (nome della via/piazza, tratto o numeri civici di riferimento, aventuale lato stradale o corsia di marcia interessata).
 

Alla richiesta devono essere allegati:

 
  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione delle aree soggette ai provvedimenti richiesti.
  • Per le Ordinanze che interessano tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il parere della Provincia di Firenze.
 

Il richiedente l'Ordinanza deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Il rilascio dell'Ordinanza avviene entro 15 giorni dalla richiesta. Il ritiro dell'Ordinanza dovrà comunque avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del provedimento. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Ordinanza presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni e Ordinanze, con sede in Campi Bisenzio, via P. Pasolini n° 18.


 

Prorogare una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Le Ordinanze per la modifica temporanea della circolazione o della sosta possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza dell'Ordinanza, non in bollo e con firma in originale, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni e Ordinanze -, oppure al Protocollo Generale del Comune.

 

Le proroghe delle Ordinanze devono essere ritirate presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Occupazioni e Ordinanze, con sede in Campi Bisenzio, via P. Pasolini n° 18.


 

Modifica temporanea della circolazione o della sosta d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza che comportano pericolo immediato per l'incolumità pubblica (ad esempio edifici pericolanti, caduta alberi, apertura voragini, ecc...)  occorre tempestivamente e senza ritardi provvedere ad interdire il transito veicolare e pedonale nonché la sosta nella zona soggetta a pericolo e far pervenire all'Ufficio Traffico Comunale, via P. Pasolini n° 18, anche a mezzo telefax al n° 055 8959242, ed alla Polizia Municipale, piazza Dante n° 36, anche a mezzo telefax al n° 055 891963, apposita comunicazione riportante:

 
  • La descrizione della situazione di pericolo in atto;
  • Il luogo esatto ove riscontrata la situazione di pericolo indicando via, piazza e numero civico. In caso di assenza del numero civico indicare la distanza in metri lineari e la direzione da una intersezione di riferimento;
  • La parte di sede stradale interessata dal pericolo (corsia di marcia con direzione ...... - marciapiede sul lato verso ....... - banchina sul lato verso ........ - area di intersezione tra le vie ....... - ecc...);
  • Le generalità di colui che effettua la segnalazione;
  • I riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Traffico o della Polizia Municipale.
 

Tutte le modifiche temporanee della circolazione d'urgenza devono essere ratificate previa richiesta di Ordinanza da presentare nel primo giorno di apertura al pubblico degli uffici comunali successivo all'evento.
Il ripristino delle condizioni di transitabilità della strada deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato la chiusura al transito urgente.


 

Le segnaletica da collocare per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Chiunque istituisce una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve collocare tutta la segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e mantenerla in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Per le manomissioni del suolo pubblico e per le occupazioni stradali deve essere collocata tutta la segnaletica temporanea prevista dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
In particolare si deve tenere presente che:

 

I segnali di pericolo e di deviazione temporanei devono essere con fondo giallo;
I segnali mobili devono avere sostegni che garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Sono vietati gli zavorramenti rigidi;
Rimuovere od oscurare i segnali permanenti che si trovino in contrasto con quanto indicato dai segnali temporanei non a fondo giallo;
Le persone che collocano la segnaletica sulla carreggiata stradale devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento;
Nel caso di chiusura al transito della strada installare una idonea segnaletica di deviazione di itinerario.
I segnali di divieto di sosta devono essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento;
Indicare sui cartelli di divieto, d'obbligo e di precedenza il numero di Ordinanza di istituzione del provvedimento.
Indicare sui cartelli di divieto la data e l'orario di inizio e termine del provvedimento.
Nei tratti stradali soggetti a divieto di sosta di particolare lunghezza ripetere il segnale di divieto integrandolo con la tabella di "continua". Tra i segnali di divieto non deve essere superata la distanza di ml. 80 (si ritiene ottimale un segnale di divieto ogni 40 metri);
Per la trasformazione da doppio senso a senso unico di marcia adottare idonei provvedimenti (avvisi, istituzione del divieto di sosta od altro) affinché non vengano a trovarsi veicoli in sosta nel senso contrario a quello consentito;
Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia adottare il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su di un lato, o su ambo i lati, per realizzare una carreggiata utile di larghezza non inferiore a ml. 5,60;
Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia con strada senza sfondo istituire il segnale di stop sulla nuova uscita dalla strada;
Per l'istituzione dei sensi unici di marcia collocare per primi i segnali di senso vietato anziché quelli di senso unico.

 

Dell'avvenuta installazione della segnaletica di divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento, dovrà esserne data comunicazione via telefax ai numeri 055 891963 e 055 8959242 utilizzando l'apposito modello.

 

Di seguito si riportano alcuni schemi riferiti alla corretta installazione di segnaletica temporanea. Altri casi sono riportati alle voci "manomissione del suolo pubblico" e "occupazione temporanea del suolo pubblico".

 
Interruzione di strada a senso unico con realizzazione del doppio senso di circolazione
Interruzione di strada a senso unico con realizzazione del doppio senso di circolazione
 

 

Normative

Articoli 6, 7, 45 commi 1 - 7, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articoli 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 105, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,. 156, 158, 159, 167, 168, 169, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";


 


Ultima Modifica: 25/03/2024

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