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Contenuto della pagina

Accesso ai documenti dell'Ufficio Traffico

  1. Documenti soggetti al diritto di accesso
  2. Domanda per l'accesso ai documenti
  3. Modalità di accesso ai documenti
  4. Normative
 

Documenti soggetti al diritto di accesso

Al cittadino è assicurato il diritto all'accesso agli atti amministrativi depositati presso l'Ufficio Traffico che non siano considerati segreti da una norma di legge o ricadenti tra gli atti riservati in quanto contenenti dati riconducibili a persone fisiche o giuridiche.
Per accesso si intende sia la possibilità di ricevere copia del documento che di prenderne visione presso l'Ufficio Traffico Comunale.
Se l'atto di cui si richiede la copia o la visione contiene dati personali o sensibili, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs 196/2003,  l'accesso può essere esercitato solo previo consenso del controinteressato intendendo per quest'ultimo il soggetto che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza.
La possibilità di ricevere  copia o di visionare l'atto può dipendere dalla reperibilità del documento e quindi dalla sua presenza negli archivi dell'ufficio. L'accesso si estende agli eventuali allegati all'atto,  fermo restando la possibilità fisica della riproducibilità del documento in considerazione della sua natura, dimensione o dallo stato di conservazione.


 

Domanda per l'accesso ai documenti

Per poter avere accesso a documenti depositati presso l'Ufficio Traffico Comunale deve essere presentata l'apposita istanza formale utilizzando il modello predisposto  compilato in ogni sua parte.
La domanda deve essere presentata da persona fisica, datata e sottoscritta dal richiedente, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda è in bollo per la richiesta di copie autentiche salvo apposita esenzione da menzionare sulla richiesta.
Nella domanda deve essere riportata chiaramente la motivazione dell'accesso specificando il nesso che lega il documento alla propria posizione soggettiva. La motivazione deve quindi indicare un interesse legittimo concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso (art. 22 c. 1° lett. b Legge 241/90).
La richiesta deve riportare gli estremi dell'atto di cui si richiede l'accesso, ovvero degli elementi che consentano la sua individuazione negli archivi. La mancanza di elementi sufficienti alla individuazione dell'atto o della motivazione all'accesso comporterà il non accogliemento della domanda.
La richiesta può essere presentata direttamente all'Ufficio Traffico Comunale o tramite il ProtocolloGenerale.
E' possibile avanzare richiesta all'accesso anche per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

La firma sull'istanza presentata attraverso PEC deve essere apposta in forma elettronica qualificata o digitale.

 
 

 

Modalità di accesso ai documenti

Il rilascio della copia dell'atto avviene entro 7 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o che richiedano lunghe ricerche di archivio per i quali il termine di consegna è di 30 giorni.
Nel caso di poter esaminare il documento cartaceo o informatico, fatta salva la possibilità di accesso al momento della presentazione della domanda per i documenti facilmente reperibili, il richiedente riceverà apposita comunicazione indicante il giorno e l'orario per esaminare l'atto richiesto. I tempi di esame del documento non dovranno superare quelli della fascia oraria di ricevimento del pubblico da parte dell'Ufficio.
Il rilascio di "copia semplice" del documento consiste nella produzione della sola fotocopia dell'atto.
Il rilascio di "copia autentica" del documento consiste nella produzione della fotocopia dell'atto sulla quale viene apposto il timbro di conformità all'originale depositato presso l'ufficio, la data e il luogo di rilascio della copia, il numero di fogli di cui si compone la copia, il nominativo, la qualifica e la sottoscrizione (su ogni foglio) del responsabile del procedimento di accesso e l'apposizione di una marca da bollo di €. 16,00 ogni 4 facciate (inclusi gli eventuali allegati). In tale caso il richiedente dovrà consegnare al momento del ritiro della copia dell'atto il numero di marche da bollo necessarie.
La consegna delle copie degli atti e le visure vengono effettuate presso l'Ufficio Traffico Comunale in via P. Pasolini 18 negli orari di ricevimento del pubblico.  Al momento della visura o della ricezione dell'atto il richiedente dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione predisposta sul modello di domanda.

In caso di non accoglimento della richiesta o di differimento dell'accesso verrà inviata apposita comunicazione trasmessa al richiedente dal responsabile del procedimento di accesso. Contro la decisione di non accoglimento, limitazione o differimento della richiesta di accesso l'interessato potrà presentare reclamo al Sindaco entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il reclamo al Sindaco non esclude la possibilità di ricorso al T.A.R. della Toscana entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..

 

 

Normative

D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642 e s.m.i.
Art. 7 Legge 6 luglio 1990 n° 142
Capo V Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.
D.P.R. 27 giugno 1992 n° 352 e s.m.i.
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445
D.Lvo 30 giugno 2003 n° 196  e s.m.i.




Ultima Modifica: 06/12/2022

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