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art. 10

Associazioni

  1. Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo l'informazione sull'attività comunale relativamente al settore nel quale le stesse operano. 
  2. Le associazioni, in conformità a quanto è stabilito nei regolamenti comunali, potranno partecipare con loro rappresentanti ai comitati di gestione dei servizi sociali. 
  3. Il Comune stipula convenzioni con le associazioni del volontariato iscritto all'Albo, per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambienti esterni. 
  4. Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle attività svolte.
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Ultima Modifica: 02/03/2006
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