art. 10
- Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo l'informazione sull'attività comunale relativamente al settore nel quale le stesse operano.
- Le associazioni, in conformità a quanto è stabilito nei regolamenti comunali, potranno partecipare con loro rappresentanti ai comitati di gestione dei servizi sociali.
- Il Comune stipula convenzioni con le associazioni del volontariato iscritto all'Albo, per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambienti esterni.
- Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle attività svolte.
Ultima Modifica: 02/03/2006