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La legge 270 del 21 dicembre scorso ha riformato il sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.
Risultano dunque abrogati i sistemi elettorali misti, che erano stati introdotti nel 1993 e applicati nelle precedenti elezioni politiche, con cui tre quarti dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti nell'ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti, mentre il restante quarto costituiva la quota proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26 circoscrizioni elettorali per la Camera, tra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti e su base regionale per il Senato. Quindi, nelle precedenti elezioni, l'elettore votava per la Camera due distinte schede di votazione (una per la parte maggioritaria e una per la parte proporzionale), mentre per il Senato, esprimeva il suo voto su un'unica scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e i voti di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero proporzionale su base regionale.
Il nuovo sistema ha introdotto alcune novità sia nella modalità di voto che nell'assegnazione dei seggi.
Camera dei Deputati
Per l'elezione della Camera, il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali). Sono ammesse, anche, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d'Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.
I seggi assegnati alle coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.
Senato della Repubblica
Per l'elezione del Senato il riparto dei seggi è effettuato esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l´8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse vengono ripartiti i seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
Se nessuna coalizione o lista ottiene la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.
I seggi assegnati alle coalizioni sono poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti).
Alla ripartizione interna sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
Questo sistema non si applica, però, a tutte le regioni. Per la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino - Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline specifiche. La Valle d'Aosta elegge l'unico senatore con sistema maggioritario semplice. Il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo maggioritario. Il Trentino - Alto Adige conserva, infine, il precedente sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, per valorizzare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici), mentre l'ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.
Alla Camera dei Deputati sono assegnati 630 seggi (articolo 56 della Costituzione), di cui 618 ripartiti tra le 27 circoscrizioni del territorio nazionale in base alla popolazione e 12 riservati alla Circoscrizione estero in base al numero dei cittadini residenti all'estero (6 seggi per chi risiede in Europa, 3 per chi risiede in America meridionale, 2 per l'America settentrionale e centrale e 1 per Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Alla Toscana sono attribuiti 38 seggi.
Al Senato della Repubblica sono assegnati 315 seggi (articolo 56 della Costituzione), di cui 309 ripartiti tra le 20 regioni italiane in base alla popolazione e 6 riservati alla Circoscrizione estero in base al numero dei cittadini residenti all'estero (2 seggi per chi risiede in Europa, 2 per chi risiede in America meridionale, 1 per l'America settentrionale e centrale e 1 per Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Alla Toscana sono attribuiti 18 seggi.