Personale
l. L'Amministrazione riconosce nel personale una primaria e fondamentale risorsa finalizzata al raggiungimento delle sue finalità.
2. A tale scopo i regolamenti assicurano l'attuazione:
a) del principio di pari opportunità tra i sessi nelle politiche di selezione, sviluppo e valutazione del personale e nella assegnazione degli incarichi;
b) del principio di responsabilizzazione sui risultati e sui comportamenti ad ogni livello della dotazione organica;
c) del principio di valorizzazione e sviluppo delle professionalità, definendo le procedure di approvazione dei programmi di formazione professionale, alla quale comunque sono destinati appositi stanziamenti nel bilancio di previsione;
d) di politiche di incentivazione della motivazione e della professionalità, escludendo la distribuzione indiscriminata dei trattamenti economici accessori;
e) di politiche di sviluppo delle carriere basate sul merito e sulla professionalità individuale, definendo a tale scopo percorsi interni per l'accesso a determinati ruoli di particolare contenuto professionale.
3. Il personale può essere autorizzato, caso per caso e con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio di incarichi e prestazioni a favore di terzi purché non sussista conflitto di interessi con l'Amministrazione.