1. Vai al contenuto della pagina
  2. Vai al Menu Principale
  3. Vai al Menu di Dettaglio della Sezione corrente
  4. Vai al Menu delle funzionalità del sito
 

art. 56

Personale

l. L'Amministrazione riconosce nel personale una primaria e fondamentale risorsa finalizzata al raggiungimento delle sue finalità.

2. A tale scopo i regolamenti assicurano l'attuazione:

a) del principio di pari opportunità tra i sessi nelle politiche di selezione, sviluppo e valutazione del personale e nella assegnazione degli incarichi;

b) del principio di responsabilizzazione sui risultati e sui comportamenti ad ogni livello della dotazione organica;

c) del principio di valorizzazione e sviluppo delle professionalità, definendo le procedure di approvazione dei programmi di formazione professionale, alla quale comunque sono destinati appositi stanziamenti nel bilancio di previsione;

d) di politiche di incentivazione della motivazione e della professionalità, escludendo la distribuzione indiscriminata dei trattamenti economici accessori;

e) di politiche di sviluppo delle carriere basate sul merito e sulla professionalità individuale, definendo a tale scopo percorsi interni per l'accesso a determinati ruoli di particolare contenuto professionale.

3. Il personale può essere autorizzato, caso per caso e con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio di incarichi e prestazioni a favore di terzi purché non sussista conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Stampa
Ultima Modifica: 09/03/2006
<Luglio 2010>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31