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Decreto rilancio imprese artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/2020

L' art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), prevede una misura di sostegno delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991.
Con deliberazione G.C. n.  87 del 05/06/2020  è stato dato mandato  agli uffici competenti di adottare procedure snelle, semplificate e rapide, al fine di gestire con la massima rapidità ed efficienza la nuova procedura.

La misura riguarda la concessione (nuova o in ampliamento) di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio e si sostanzia:

  • esonero dal pagamento della TOSAP per le suddette imprese di pubblico esercizio dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020;
  • a far data dallo stesso termine le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione di imposta di bollo; 
  • la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse di strutture amovibili funzionali all'attività non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio);
  • per la posa in opera delle suddette strutture amovibili è disapplicato il limite temporale (90 gg.) di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) DPR 380/2001.

La disposizione ha natura emergenziale, temporanea ed eccezionale con la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese, che a decorrere dal 18 maggio  (DPCM 17/05/2020) hanno potuto riaprile i propri esercizi, nonché di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19.

Con determinazione dirigenziale n. 364 del 15/06/2020 sono state individuate le procedure.

 

Presentazione della domanda

La domanda - indirizzata all'U.O. Sviluppo Economico - senza marca da bollo deve essere inviata con semplice email allegando copia del documento di identità,  planimetria che evidenzi l'area richiesta con dimensioni della stessa e tipologie degli arredi previsti.

 

Caratteristiche degli arredi

* le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse a cura e spese del proprietario a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l'esecuzione di lavori urgenti, oltre che l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso
* per la tipologia di arredi dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014

 "Le installazioni stagionali (...) costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli" (.art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014).  

 

Rilascio autorizzazione

Decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ove non emergano cause ostative in ordine al titolo del richiedente o a problematiche connesse al Codice della Strada, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell'U.O. Ambiente Mobilità e Traffico, essa si intende assentita.

 

Durata occupazione suolo pubblico

Dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020.



Ultima Modifica: 01/07/2020

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