L' art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto "Decreto
Rilancio"), prevede una misura di sostegno
delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991.
Con deliberazione G.C. n. 87 del 05/06/2020 è stato dato mandato agli uffici competenti di adottare
procedure snelle, semplificate e rapide, al fine di gestire con la massima
rapidità ed efficienza la nuova procedura.
La misura riguarda la concessione (nuova o in ampliamento) di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio e si sostanzia:
La disposizione ha natura emergenziale, temporanea ed eccezionale con la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese, che a decorrere dal 18 maggio (DPCM 17/05/2020) hanno potuto riaprile i propri esercizi, nonché di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19.
Con determinazione dirigenziale n. 364 del 15/06/2020 sono state individuate le procedure.
La domanda - indirizzata all'U.O. Sviluppo Economico - senza marca da bollo deve essere inviata con semplice email allegando copia del documento di identità, planimetria che evidenzi l'area richiesta con dimensioni della stessa e tipologie degli arredi previsti.
* le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse a cura e spese del proprietario a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo stesso o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l'esecuzione di lavori urgenti, oltre che l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso
* per la tipologia di arredi dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014
"Le installazioni stagionali (...) costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli" (.art. 137 comma 1 lett. b) punto 1) della L.R. 65/2014).
Decorsi
5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, ove non emergano cause
ostative in ordine al titolo del richiedente o a problematiche connesse al
Codice della Strada, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previo parere
dell'U.O. Ambiente Mobilità e Traffico, essa si intende assentita.
Dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020.