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Cavalletti pubblicitari

  1. Cosa si intende per cavalletto pubblicitario
  2. Esporre cavalletti pubblicitari
  3. Ottenere l'autorizzazione per esporre cavalletti pubblicitari
  4. Normative
 

Cosa si intende per cavalletto pubblicitario

Per cavalletto pubblicitario si intende un elemento appoggiato al suolo, realizzato mediante il collegamento a compasso lungo il lato corto di due pannelli rettangolari di materiale rigido. Il messaggio da esporre può essere riportato su entrambe le facce del cavalletto anche mediante affissione di manifesti sui pannelli.


 

Esporre cavalletti pubblicitari

L'esposizione di  cavalletti pubblicitari su aree di uso pubblico è soggetta all'ottenimento della preventiva Autorizzazione del Comune che include anche l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione è comunque necessaria anche per l'installazione dei cavalletti su area privata qualora il messaggio pubblicitario sia visibile anche da area ad uso pubblico. L'Autorizzazione per l'installazione di cavalletti pubblicitari ha validità fino ad un massimo di giorni 90 nel corso di un anno solare ed implica il pagamento dell'imposta di pubblicità e di occupazione del suolo pubblico se dovuta.
I cavalletti pubblicitari possono essere collocati sulla aree ad uso pubblico esclusivamente nelle aree destinate a verde pubblico o pedonali per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre, sagre, messaggi da parte di pubbliche amministrazioni, Enti, Aziende per l'erogazione di servizi, Associazioni sportive, ricreative o di volontariato, limitatamente per il periodo di svolgimento della manifestazione oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa. 
Potrà essere autorizzata l'installazione di cavalletti pubblicitari anche per pubblicizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, politiche, sindacali, filantropiche, spettacoli viaggianti, mostre e sagre su tutte le aree nelle quali si svolgono le manifestazioni stesse, limitatamente per il periodo di svolgimento della manifestazione oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla stessa. 

L'installazione dei cavalletti pubblicitari è autorizzabile alle seguenti condizioni:

 
  • Tutti i cavalletti pubblicitari devono essere realizzati secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità e quindi devono resistere agli agenti atmosferici e non presentare elementi che possano favorire infortuni come punte sporgenti, parti taglienti o cavi non saldamente fissati;
  • I cavalletti pubblicitari devono essere ancorati o zavorrati al terreno così da non essere facilmente spostati;
  • Tra un cavalletto pubblicitario e l'altro deve intercorrere una distanza di almeno ml. 12,50;
  • Ogni cavalletto pubblicitario non potrà avere superficie superiore a mq. 2,50 per ogni faccia;
  • Non è consentito ancorare i cavalletti pubblicitari alle alberature o piante;
  • I cavalletti pubblicitari collocati sui percorsi pedonali devono essere posizionati nel rispetto delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • I cavalletti pubblicitari devono distare non meno di cm. 90 dalla carreggiata stradale nei centri abitati e ml. 3,00 dalla carreggiata stradale fuori dai centri abitati;
  • Il messaggio riportato sul cavalletto pubblicitario deve comprendere anche l'indicazione delle date a cui si riferisce l'iniziativa pubblicizzata.
  • Ogni cavalletto pubblicitario deve riportare gli elementi di identificazione previsti dall'art. 55 del D.P.R. 495/92;      
  • In ogni caso l'installazione di cavalletti pubblicitari non deve contrastare con motivi di sicurezza, decoro o di viabilità.

 

Ottenere l'autorizzazione per esporre cavalletti pubblicitari

Per ottenere l'autorizzazione per esporre cavalletti pubblicitari occorre presentare l'apposito modello di richiesta compilato al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'esposizione, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.

Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 
  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • Nel caso di amministratori, legali rappresentanti, soci, ecc.. la denominazione e ragione sociale della ditta, Associazione, ecc...;
  • La denominazione dei luoghi ove si vuole esporre i cavalletti pubblicitari (vie o piazze);
  • Il periodo nel quale dovrà essere effettuata l'esposizione (non superiore a 90 giorni nell'anno solare);
  • Un recapito telefonico per le comunicazioni da parte degli uffici comunali;
 

Il richiedente l'Autorizzazione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Alla richiesta deve essere allegata:

 
  • Il bozzetto a colori del messaggio riportato sul cavalletto pubblicitario; 
  • La fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  • La relazione tecnica illustrativa dei materiali utilizzati, delle dimensioni e dei sistemi di ancoraggio;
  • Un estratto aerofotogrammetrico, in scala non inferiore a 1:2000, con l'indicazione in colore rosso dei punti di installazione.
 
 

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta.
Per il ritiro dell'Autorizzazione l'interessato dovrà presentarsi presso la Ditta I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, tel. 055 8970943, e.mail ica.campibisenzio@icatributi.it, consegnando una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione rilasciata, salvo esenzione.


 

Normative

Articolo 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
Articolo 20 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
Articoli 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;




Ultima Modifica: 05/12/2022

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