Home / Argomenti / Polizia Municipale e Mobilità / Segnaletica e Pubblicità Temporanea / Autorizzazioni per segnaletica privata o parapedonali
Per segnaletica stradale privata si intende tutta quella segnaletica che può essere installata lungo le strade ad uso pubblico al fine di evidenziare una condizione di potenziale pericolo derivante o esistente in un'area ad uso privato. Rientrano quindi in tale tipologia di segnaletica i cartelli di pericolo per l'uscita di veicoli da accessi privati, i segnali di pericolo per il transito di mezzi d'opera sulla strada (ad esempio carrelli elevatori per la movimentazione di merci tra stabilimenti), i segnali che evidenziano un elemento privato soggetto a danneggiamento (ad esempio un muro soggetto a frequenti danneggiamenti da parte dei veicoli), i segnali che devono essere collocati su area ad uso pubblico per indicare un pericolo esistente nell'area privata (ad esempio il segnali di pericolo di discesa ripida per rampe con inizio dal limite della strada pubblica).
Per parapedonali si intendono gli elementi realizzati in tubolare di metallo atti ad evitare la discesa delle persone dal marciapiede sulla carreggiata stradale e quindi aventi lo scopo primario di garantire la sicurezza dei pedoni. La loro collocazione può comunque essere utile anche per evitare che i veicoli sostino sui marciapiedi, permettendo così di garantire sia il regolare transito dei pedoni che la sicura uscita dagli edifici. Considerate le vigenti normative in materia di protezioni stradali, i parapedonali non sono comunque ritenuti elementi atti a proteggere l'incolumità dei pedoni dal transito dei veicoli.
La segnaletica stradale collocata da privati deve essere in ogni caso del tipo previsto dal vigente Codice della Strada e quindi sono vietati ogni altro tipo di segnali. I cartelli devono avere colori e dimensioni così come prescritto dal D.P.R. 495/92 ed essere realizzati con struttura in alluminio e pellicola omologata della rifrangenza prevista per il tipo di cartello. I sostegni dei cartelli devono essere in metallo a sezione circolare di diametro esterno mm. 60, protetti contro la corrosione e con dispositivo anti - rotazione. Ogni sostegno non può contenere più di due cartelli collocati ad una altezza non inferiore a metri 2,20 se su percorso pedonale o a metri 0,60 se fuori dai percorsi pedonali. La collocazione dei segnali privati lungo le strade deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81 del D.P.R. 495/92 e comunque nella posizione indicata dall'Ufficio Traffico Comunale. E' vietata ogni installazione sulle isole di traffico, nei sottopassi, sui ponti, parapetti, sui dispositivi di protezione stradale, sui pali dell'illuminazione pubblica, sui semafori e sui sostegni della segnaletica stradale pubblica.
I parapedonali devono essere realizzati con tubolare di diametro esterno mm. 48, protetti contro la corrosione, verniciati a caldo in colore grigio scuro e riportanti sui montanti delle apposite fasce rifrangenti di colore giallo che evidenziano la presenza dell'elemento. Il parapedonale deve avere altezza minima dal suolo di metri 1 e presentare una traversa posizionata tra il suolo ed il corrimano atta ad evitare il passaggio di bambini sotto all'elemento. Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari sul parapedonale come non è ammessa la collocazione della struttura sulla carreggiata stradale ma deve ricadere esclusivamente sul marciapiede.
Sia per il posizionamento di segnaletica stradale privata che di parapedonali devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
L'installazione e la manutenzione dei segnali stradali privati o dei parapedonali è a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione che ne rimane responsabile anche se l'elemento ricade su area ad uso pubblico.
La collocazione di segnaletica stradale privata o di parapedonali su strade comunali, o in vista di esse, è soggetta all'ottenimento della preventiva Autorizzazione del Comune. L'Autorizzazione ha validità permanente e comunque fino alla permanenza del pericolo o elemento relativo al segnale installato.
Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di installazione, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea-, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Si consiglia, prima di presentare la domanda di autorizzazione, di contattare l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea - al fine di verificare l'effettiva possibilità di installazione.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:
Il richiedente l'Autorizzazione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Alla richiesta deve essere allegato:
Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta.
Per il ritiro dell'Autorizzazione l'interessato deve presentarsi presso l'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea consegnando una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione rilasciata, salvo esenzione.
Articoli 25, 26, 38, 39, 42, 45, D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285;
Titolo II, Capo II D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.