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Per insegna provvisoria di esercizio si intende un elemento bidimensionale, non luminoso, in materiale non rigido, munito di appositi ancoraggi alle estremità, che viene collocato sull'edificio o nelle pertinenze di una attività al fine di renderne nota l'individuazione da parte dei cittadini.
L'insegna provvisoria deve riportare esclusivamente i dati identificativi dell'attività a cui è riferita, e quindi non può comprendere messaggi pubblicitari per la vendita di prodotti o per la promozione di servizi. Altresì l'elemento non dovrà causare disturbo o pericolo alla circolazione stadale e quindi dovranno essere adottate particolari cautele nell'uso di colori o immagini. Pur essendo ammessi i logotipo, non potranno essere riportati segnali stradali oppure utilizzate superfici riflettenti che possono causare abbagliamento.
L'esposizione dell'insegna provvisoria di esercizio in vista di aree ad uso pubblico è soggetta all'ottenimento della preventiva Autorizzazione del Comune nonché dell'Ente proprietario della strada ubicata fuori dei centri abitati se diverso dal Comune. L'Autorizzazione comunale ha validità fino ad un massimo di giorni 90 nel corso di un anno solare ed implica il pagamento dell'imposta di pubblicità se dovuta.
Non è necessaria l'autorizzazione per tutte le insegne provvisorie di esercizio di superficie fino a 300 cmq. o se collocate nelle vetrine o sulle porte dell'attività a cui sono riferite se di superficie fino a 2,00 mq..
Le insegne provvisorie di esercizio dovranno rispettare quanto disposto dall'articolo 10 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione, e dovranno avere forma e consistenza di uno striscione o di uno stendardo così come imposto dall'articolo 9 comma 4° del citato Regolamento..
La superficie per ogni insegna provvisoria di esercizio non dovrà quindi superare i mq. 8,00 riferiti ad ogni direttrice di marcia se trattasi di striscione, oppure i mq. 2,50 riferiti ad ogni direttrice di marcia se trattasi di stendardo.
Il posizionamento delle insegne provvisorie di esercizio dovrà rispettare, fuori dei centri abitati, le distanze prescritte dall'articolo 51, commi 1°, 2°, 3°, 5° e 6° del D.P.R. 495/92, mentre all'interno dei centri abitati dovrà rispettare le distanze prescritte dall'articolo 8, commi 3° e 4° del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione.
L'autorizzazione per esporre una insegna provvisoria di esercizio viene rilasciata solo se tale elemento è collocato in attesa di ottenere l'autorizzazione per l'insegna definitiva o per sostituire temporaneamente l'insegna permanente già autorizzata.
Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'esposizione, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:
Il richiedente l'Autorizzazione deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Alla richiesta deve essere allegata:
Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta.
Per il ritiro dell'Autorizzazione l'interessato dovrà presentarsi presso la Ditta I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, tel. 055 8970943, consegnando una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione rilasciata, salvo esenzione.
Articolo 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
Articoli 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;