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Contenuto della pagina

La pubblicità sui veicoli

  1. Cosa si intende per pubblicità effettuata sui veicoli
  2. Come effettuare la pubblicità sui veicoli
  3. Ottenere l'autorizzazione per effettuare la pubblicità sui veicoli
  4. Normative
 

Cosa si intende per pubblicità effettuata sui veicoli

Per pubblicità sui veicoli si intende qualsiasi messaggio reclamistico effettuato su di un mezzo di trasporto, come parte integrante del mezzo (ad esempio quale verniciatura della carrozzeria) o come parte trasportata (ad esempio applicata sulla carrozzeria), finalizzato alla propaganda di prodotti o di attività.  Non è considerata pubblicità sui veicoli la marca (ed il relativo logo) e tipo del veicolo, il solo nome, marchio e ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo qualora apposto non più di due volte e che per ciascuna iscrizione non si superi il mezzo metro quadro di superficie.
La pubblicità per conto terzi è consentita solo sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea e non di linea e sui veicoli ad uso speciale pubblicitario così come riportato sulle relative carte di circolazione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità sono da considerare veicoli anche le biciclette, i mezzi a trazione animale, i rimorchi, i semirimorchi ed i carrelli appendice. 


 

Come effettuare la pubblicità sui veicoli

Fermo restando che sui veicoli ad uso speciale pubblicitario la pubblicità può essere effettuata secondo le modalità per le quali è stato immatricolato il mezzo e che sui veicoli al seguito di competizioni sportive autorizzate non si applicano le seguenti disposizioni, sui veicoli di trasporto pubblico la pubblicità può essere effettuata a condizione che:

  • Non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  • Non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  • Non riduca la percettibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • Sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  • Non sporga oltre i 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale è applicata;
  • Se effettuata con parti rifrangenti la pellicola non sia di classe superiore alla 1;
  • L'eventuale parte rifrangente della pubblicità non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3;
  • Nella pubblicità rifrangente il colore bianco non superi 1/6 della superficie;
  • La pubblicità rifrangente sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva.
 

Sui taxi la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

 
  • Che la pubblicità sia effettuata unicamente mediante scritte con caratteri alfanumerici eventualmente abbinati a marchi o simboli;
  • Che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, delle dimensioni esterne di cm. 75 x 35, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Con tale pannello non è consentita la circolazione sulle autostrade;
  • Che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di una pellicola della misura di cm. 100 x 12;
  • Che, in alternativa al pannello sul tetto dell'abitacolo, sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate;
  • Se effettuata con parti rifrangenti la pellicola non sia di classe superiore alla 1;
  • L'eventuale parte rifrangente della pubblicità non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3;
  • Nella pubblicità rifrangente il colore bianco non superi 1/6 della superficie;
  • La pubblicità rifrangente sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva.
 

In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forma di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli della segnaletica stradale.
All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa  pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli.
Nel caso di veicoli ad uso speciale pubblicitario la sosta con il messaggio esposto è da ritenersi consentita solo nel rispetto delle distanze prescritte sia dal Codice della Strada che dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione. Le principali distanze da rispettare sono: (tabella riassuntiva e non esaustiva)

 
 
FUORI DEI CENTRI ABITATI SU STRADE CON LIMITE DI VELOCITA' SUPERIORE A Km./h 50
NEI CENTRI ABITATI E FUORI DEI CENTRI ABITATI SU STRADE CON LIMITE DI VELOCITA' NON SUPERIORE A Km/h 50
DALLA CARREGGIATA
ml. 3
ml. 0,90
DA ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
ml. 100
ml. 12,50
PRIMA DELLE INTERSEZIONI
ml. 250
ml. 25
DOPO LE INTERSEZIONI
ml. 100
ml. 25
DALLE CURVE
ml. 100 dall'inizio o fine curva
lungo tutta la curva
 

In ogni caso i veicoli ad uso speciale pubblicitario non potranno sostare sui ponti o sottoponti, sui cavalcavia stradali e loro rampe, in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.


 

Ottenere l'autorizzazione per effettuare la pubblicità sui veicoli

La pubblicità sui veicoli è consentita previa presentazione ad I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, tel. 055 8970943, e.mail ica.campibisenzio@icatributi.it, dell'apposita dichiarazione prevista dall'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata dai soggetti titolari di licenza di esercizio per il trasporto pubblico rilasciata dal Comune di Campi Bisenzio oppure dai proprietari di veicoli aventi la residenza anagrafica o la sede dell'attività nel Comune di Campi Bisenzio così come risultante anche dalla carta di circolazione.

 
 

Nel caso di veicoli speciali ad uso pubblicitario che protraggono la sosta nello stesso luogo per oltre 48 ore, occorre ottenere l'autorizzazione comunale presentando l'apposito modello di richiesta compilato al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'esposizione, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
L'autorizzazione è necessaria anche per la sosta nello stesso luogo per oltre 48 ore su aree ad uso privato qualora il messaggio pubblicitario sia visibile anche dalle aree ad uso pubblico.

Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:

 
  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • Nel caso di amministratori, legali rappresentanti, soci, ecc.. la denominazione e ragione sociale della ditta, Associazione, ecc...;
  • La denominazione dei luoghi dove si vuole sostare con il veicolo pubblicitario (via o piazza, numero civico di riferimento o identificazione del parcheggio);
  • Il periodo nel quale dovrà essere effettuata la sosta;
  • Un recapito telefonico per le comunicazioni da parte degli uffici comunali;
 

Il richiedente l'Autorizzazione deve essere sempre persona fisica, titolare, amministratore o legale rappresentante del soggetto riportato nel messaggio pubblicitario in quanto non è consentita la pubblicità su veicoli privati per conto terzi.
Alla richiesta deve essere allegata:

 
  • Copia della carta di circolazione del veicolo;
  • Bozzetto a colori con le dimensioni del messaggio pubblicitario;
  • La fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  • Un estratto aerofotogrammetrico, in scala non inferiore a 1:2000, con l'indicazione in colore rosso del luogo di sosta del veicolo.
 
 

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta.
Per il ritiro dell'Autorizzazione l'interessato dovrà presentarsi presso la Ditta I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, tel. 055 8970943, e.mail ica.campibisenzio@icatributi.it, consegnando una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione rilasciata, salvo esenzione.


 

Normative

Articolo 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
Articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;
Parere del Ministero dei Trasporti prot. n. 16076 del 18 febbraio 2008.




Ultima Modifica: 05/12/2022

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