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Per pubblicità sui veicoli si intende qualsiasi messaggio reclamistico effettuato su di un mezzo di trasporto, come parte integrante del mezzo (ad esempio quale verniciatura della carrozzeria) o come parte trasportata (ad esempio applicata sulla carrozzeria), finalizzato alla propaganda di prodotti o di attività. Non è considerata pubblicità sui veicoli la marca (ed il relativo logo) e tipo del veicolo, il solo nome, marchio e ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo qualora apposto non più di due volte e che per ciascuna iscrizione non si superi il mezzo metro quadro di superficie.
La pubblicità per conto terzi è consentita solo sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea e non di linea e sui veicoli ad uso speciale pubblicitario così come riportato sulle relative carte di circolazione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità sono da considerare veicoli anche le biciclette, i mezzi a trazione animale, i rimorchi, i semirimorchi ed i carrelli appendice.
Fermo restando che sui veicoli ad uso speciale pubblicitario la pubblicità può essere effettuata secondo le modalità per le quali è stato immatricolato il mezzo e che sui veicoli al seguito di competizioni sportive autorizzate non si applicano le seguenti disposizioni, sui veicoli di trasporto pubblico la pubblicità può essere effettuata a condizione che:
Sui taxi la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:
In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forma di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli della segnaletica stradale.
All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli.
Nel caso di veicoli ad uso speciale pubblicitario la sosta con il messaggio esposto è da ritenersi consentita solo nel rispetto delle distanze prescritte sia dal Codice della Strada che dal vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni e delle Frecce Private di Indicazione. Le principali distanze da rispettare sono: (tabella riassuntiva e non esaustiva)
FUORI DEI CENTRI ABITATI SU STRADE CON LIMITE DI VELOCITA' SUPERIORE A Km./h 50 |
NEI CENTRI ABITATI E FUORI DEI CENTRI ABITATI SU STRADE CON LIMITE DI VELOCITA' NON SUPERIORE A Km/h 50 |
|
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DALLA CARREGGIATA |
ml. 3 |
ml. 0,90 |
DA ALTRI MEZZI PUBBLICITARI |
ml. 100 |
ml. 12,50 |
PRIMA DELLE INTERSEZIONI |
ml. 250 |
ml. 25 |
DOPO LE INTERSEZIONI |
ml. 100 |
ml. 25 |
DALLE CURVE |
ml. 100 dall'inizio o fine curva |
lungo tutta la curva |
In ogni caso i veicoli ad uso speciale pubblicitario non potranno sostare sui ponti o sottoponti, sui cavalcavia stradali e loro rampe, in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
La pubblicità sui veicoli è consentita previa presentazione ad I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, tel. 055 8970943, e.mail ica.campibisenzio@icatributi.it, dell'apposita dichiarazione prevista dall'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata dai soggetti titolari di licenza di esercizio per il trasporto pubblico rilasciata dal Comune di Campi Bisenzio oppure dai proprietari di veicoli aventi la residenza anagrafica o la sede dell'attività nel Comune di Campi Bisenzio così come risultante anche dalla carta di circolazione.
Nel caso di veicoli speciali ad uso pubblicitario che protraggono la sosta nello stesso luogo per oltre 48 ore, occorre ottenere l'autorizzazione comunale presentando l'apposito modello di richiesta compilato al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'esposizione, all'Ufficio Traffico Comunale - Sezione Segnaletica e Pubblicità Temporanea -, oppure al Protocollo Generale del Comune.
L'autorizzazione è necessaria anche per la sosta nello stesso luogo per oltre 48 ore su aree ad uso privato qualora il messaggio pubblicitario sia visibile anche dalle aree ad uso pubblico.
Per compilare il modello di richiesta occorre conoscere:
Il richiedente l'Autorizzazione deve essere sempre persona fisica, titolare, amministratore o legale rappresentante del soggetto riportato nel messaggio pubblicitario in quanto non è consentita la pubblicità su veicoli privati per conto terzi.
Alla richiesta deve essere allegata:
Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta.
Per il ritiro dell'Autorizzazione l'interessato dovrà presentarsi presso la Ditta I.C.A. s.r.l., con sede in Campi Bisenzio, piazza Unità D'Italia n° 7, tel. 055 8970943, e.mail ica.campibisenzio@icatributi.it, consegnando una ulteriore marca da bollo da €. 16,00 da applicare sull'Autorizzazione rilasciata, salvo esenzione.
Articolo 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Codice della Strada;
Articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507;
Parere del Ministero dei Trasporti prot. n. 16076 del 18 febbraio 2008.