Home / Argomenti / Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia / Edilizia Privata / Sportello unico edilizia / Atti abilitativi edilizia privata / Deposito stato finale art.143 co.3 L.R. 65/2014 (scia e pdc)
La L.R. 65/2014, prevede che determinate tipologie di modifiche sopravvenute nel corso di svolgimento dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto originario depositato con SCIA o autorizzato tramite rilascio di permesso di costruire, possano essere denunciate dopo l'avvenuta esecuzione mediante il deposito in Comune della cosiddetta "variante finale".
Le condizioni di ammissibilitą della variante sono espressamente elencate nell'art.143 della Legge Regionale n.65/2014. Al di fuori di tali casistiche, le modifiche possono essere eseguite solo dopo aver presentato la variante in corso d'opera.
Qualora la variante finale sia depositata a conclusione delle opere previste nel progetto, ovvero al termine della validitą del titolo edilizio originario, ad essa deve essere allegata la comunicazione di fine lavori/certificato di conformitą. Il deposito, qualora avvenga oltre 20 giorni dalla data di effettiva conclusione dei lavori indicata nel modello di fine lavori, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Edilizio Comunale.
Visto il costante aggiornamento della modulistica, si consiglia di scaricare i modelli dalle relative pagine ogni volta se ne voglia far uso, piuttosto che riutilizzare modelli stampati in precedenza.
La variante finale č soggetta a pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune.
Non č soggetta ad imposta di bollo.