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L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari di un edificio è la certificazione con cui il professionista abilitato assevera sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
L'agibilità degli edifici è attestata da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile), ai sensi degli artt.149 e 150 della L.R. 65/2014.
La richiesta deve essere redatta sul modello regionale e corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di segreteria e dagli allegati tecnici e certificazioni previste dalla normativa.
Il modello e gli allegati debbono essere redatti in formato UNI A4 o A3 e firmati digitalmente (formato .p7m).
E' obbligatorio allegare la procura alla presentazione telematica e sottoscrizione digitale (reperibile sulla pagina del SUE).
Il certificato di agibilità è valido ai sensi di legge solamente se sottoscritto digitalmente dal professionista incaricato e completo di tutta la documentazione obbligatoria elencata nel modulo regionale di deposito dell'attestazione e nell'art.149 comma 3 L.R. 65/2014.
Visto il costante aggiornamento della modulistica, si consiglia di scaricare i modelli da queste pagine ogni volta se ne voglia far uso, piuttosto che riutilizzare modelli stampati in precedenza.
Il certificato di agibilità è soggetto a diritti di segreteria stabiliti dal Comune.
La certificazione di agibilità dell'edificio decorre dalla data di deposito presso il SUE/SUAP.
Il DPR 425 del 22/04/1994 ha abrogato il comma 1 dell'art.221 del Testo Unico delle Leggi sanitarie ed il comma 10 dell'art.4 della Legge 493/1993 limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di agibilità, introducendo l'istituto del silenzio-assenso in mancanza del rilascio del certificato da parte del Comune trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Il certificato di agibilità è presentato entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VII Capo II della L.R. 65/2014.
Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.