Home / Argomenti / Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia / Edilizia Privata / Sportello unico edilizia / Atti abilitativi edilizia privata / Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia
Sono sottoposti a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia) tutti gli interventi di cui all'art.135 L.R. 65/2014.
Il professionista abilitato verifica preliminarmente la legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorchè in assenza della comunicazione (CILA, CIL).
La conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonchè il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
Modulistica unica regionale per l'attività edilizia:
Altra modulistica:
La SCIA è immediatamente efficace, salvi i casi in cui il titolare acquisisca tramite il Comune i pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione, è autocalcolato dal professionista delegato, secondo la tabella degli oneri vigenti per l'anno in corso. Alla SCIA deve essere allegata l'attestazione di versamento dell'intero contributo, oppure in caso di rateizzazione, l'attestazione di versamento della prima rata e copia originale della polizza fideiussoria da prestare a garanzia della somma restante.
Per eventuali varianti in corso d'opera dovrà essere presentata una nuova SCIA, salvo i casi in cui sia possibile denunciare le variazioni ad opere già eseguite (art.143 co.3 L.R. 65/2014).
La SCIA a variante non modifica in alcun modo i termini previsti, per l'inizio e la fine lavori, della pratica originaria.
Nel modello di presentazione della SCIA devono essere indicati gli estremi INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori.
Lo stesso adempimento è obbligatorio anche in caso di subentro di nuove imprese durante l'esecuzione dei lavori.
Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della SCIA.
Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato.
I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.