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Propaganda elettorale

La disciplina

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956 n. 212 per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.  Ciò premesso, ai sensi dell'art 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 Aprile 1956 n. 212 e le facoltà  riconosciute ai partiti e gruppi politici  che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affisioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico.
I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il grupppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla Giunta Comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro lunedì 9 maggio 2022.

Assegnazione spazi propaganda elettorale

La Giunta Comunale provvederà ad individuare, delimitare e ripartire  gli spazi per l'affissione fra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022 assegnando uno spazio ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatta domanda.

Le domande

Le domande  prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale;
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate da relativo atto di delega.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe,
Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, a mezzo fax ( 055/8959446 )


 

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, a partire dal giorno venerdì 13 maggio 2022, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi di partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 13 maggio 2022 l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ( regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ) come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Diffusione dei sondaggi demoscopici

A partire da sabato 28 maggio  2022 sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e suglio orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. La disciplina indicata è contenuta all'art. 8, comma 1 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.

Inizio divieto di propaganda

L'art 9, primo comma, della legge n. 212/1956 dispone che nel giorno precedente ed in quello di votazione (da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre ai sensi del secondo comma del citato articolo, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 
 


Ultima Modifica: 25/05/2022

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