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Per cosa si vota

Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Il numero dei deputati da eleggere è 400, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
( art. 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla l. costituzionale n. 1 del 2020 che ha ridotto il numero dei seggi parlamentari ).
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, desunto dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ( art. 56, quarto comma della Costituzione ).
Per l 'elezione dei 392 deputati nel territorio nazionale, il d.P.R. 361/1957 come modificato dalla legge 165/2017, prevede un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale. 

l numero dei senatori elettivi è di 200, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Per l 'elezione dei 196 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica - disciplinata dal Testo Unico di cui al d.lgs 20/12/1993 n. 533, come modificato dalla legge 3/11/2017 n. 165 e dalla legge 27/05/2019 n. 51 - prevede un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale, analogo a quello della Camera.

 

Camera dei deputati - Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni

In sintesi il sistema elettorale è così caratterizzato:


1) il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infraregionale;
2) i 3/8 del totale dei seggi (147) sono assegnati in collegi uninominali, con formula maggioritaria in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
3) il sistema prevede la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e presentare candidati comuni nei collegi uninominali;
4) i restanti 245 seggi sono attribuiti in 49 collegi plurinominali, ad eccezione della Valle d'Aosta costituita in un unico collegio uninominale;
5) tali seggi sono innanzitutto ripartiti a livello nazionale con il metodo proporzionale dei quozienti interi  e dei maggiori resti, prima fra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione- tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogalmente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. In tal modo sono determinati i seggi che spettano a ciascuna lista, i quali sono quindi assegnati nei 49 collegi plurinominali in proporzione ai voti ottenuti dalle liste nei collegi.
6) per le coalizioni è prevista una soglia del 10% dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole , sia in coalizione, la soglia è del 3%;
7) non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell' 1% dei voti validi;
8) in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
9) l'elettore dispone di un unico voto, valido ad eleggere il candidato uninominale e, insieme, a formare la cifra elettorale della lista;
10) sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere sia nei collegi uninominali sia nei collegi plurinominali.

 Ai sensi dell'art. 56 della Costituzione la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è pari a 24 per la Toscana di cui 9 è la ripartizione dei seggi da attribuire in collegi Uninominali e 15 in collegi plurinominali.

I collegi Uninominali

- U01 Grosseto e Siena;
- U02 Massa e una parte della provincia di Lucca;
- U03 la restante parte di Lucca (fra cui la città) più la zona confinante della provincia di Pistoia (da San Marcello Pistoiese a Montecatini Terme);
- U04 Pisa più il comune di Fucecchio;
- U05 la provincia di Livorno;
- U06 Prato, una parte della provincia di Pistoia (incluso il capoluogo) e la zona settentrionale della città metropolitana di Firenze dal Mugello alle pendici dell'Appennino;
- U07 il comune di Firenze;
- U08 la parte centro meridionale della città metropolitana di Firenze, incluso il comune di Empoli;
- U09 la provincia di Arezzo più i comuni di Figline, Incisa Valdarno e Reggello.

Il Comune di Campi Bisenzio fa parte del collegio uninominale TOSCANA - U08

I collegi plurinominali

  • P01 aggrega i collegi uninominali n. 2 (Massa), n. 3 (Lucca) e n. 6 (Prato) e comprende perciò l'intero territorio delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato e la parte settentrionale della città metropolitana di Firenze;
  • - P02 aggrega i collegi uninominali n. 1 (Grosseto), n. 5 (Livorno) e n. 9 (Arezzo) e comprende, quindi, l'intero territorio delle province di Grosseto, Siena, Livorno e Arezzo, nonché i comuni di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello della città metropolitana di Firenze;
  • - P03 aggrega i collegi uninominali n. 4 (Pisa), n. 7 (Firenze) e n. 8 (Scandicci) e comprende, quindi, l'intero territorio della provincia di Pisa e il territorio della città metropolitana di Firenze con l'esclusione della parte settentrionale, aggregata al collegio plurinominale n. 1 (in quanto parte del collegio uninominale n. 6, Prato) e dei due comuni aggregati al collegio plurinominale n. 2 (in quanto parte del collegio uninominale n. 9, Arezzo).
 

Senato della Repubblica - Assegnazione dei seggi alle regioni

Salvi i 4 seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato è eletto su base regionale. Ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale.
In sintesi il sistema elettorale per l'elezione dei senatori elettivi è così caratterizzato:


1) il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni regionali, ciascuna corrispondente ad una Regione;
2) i 3/8 dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima (74) sono assegnati in collegi uninominali con formula maggioritaria in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
3) i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell'ambito di 26 collegi plurinominali con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento;
4) le soglie per accedere al riparto dei seggi sono calcolate a livello nazionale e regionale: per le listesingole è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi almeno in una regione;
5) in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
6) sono previsti disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Ai sensi dell'art. 57 della Costituzione la ripartizione dei seggi nelle Regioni e nelle Province autonome è per la Regione Toscana pari a 12 seggi di cui 4 sono i seggi da attribuire in collegi Uninominali e 8 in collegi plurinominali.
 I 4 seggi da attribuire in collegi uninominali.


- U01 aggrega il territorio di tre province: Grosseto, Siena ed Arezzo;
- U02 aggrega il territorio delle province di Livorno e di Pisa e i comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa della provincia di Lucca;
- U03 comprende il territorio delle province di Massa, Lucca (ad esclusione dei 3 comuni inseriti nel collegio n. 2 Livorno), Pistoia e Prato;
- U04 è costituito dal territorio della città metropolitana di Firenze.

Una sola invece, in tutta la regione, la circoscrizione plurinominale per il Senato (P01), che assegna 8 seggi da attribuire con il sistema proporzionale (dove ogni partito si presenterà con il suo simbolo)

Il Comune di Campi Bisenzio fa parte del collegio uninominale TOSCANA - U04

 

Durata del mandato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per la durata di cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.


Riferimenti normativi



Ultima Modifica: 21/08/2022

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