I partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori dei referendum e i delegati delle liste dei candidati possono designare presso ciascun seggio 2 rappresentanti di cui 1 effettivo e 1 supplente.
Tali rappresentanti devono essere scelti rispettivamente:
Alle designazioni dei rappresentanti per il referendum provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico presente in Parlamento o dai promotori del referendum stesso.
Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da un notaio e conferito rispettivamente da almeno uno dei promotori o per i partiti politici anzidetti dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello prvinciale, ragionale o nazionale o anche di livello parlamentare. Alle designazioni i presidenti o segretari di partiti ed i singoli promotori possono provvedere anche direttamente.
Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste dei candidati per le regionali, sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 comma 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53.
Per le consultazioni regionali, le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autrizzati ( subdelegati ex art 25 D.P.R. 361/1957 ). In tal caso la sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio.
Le designazioni dei rappresentanti possono essere presentate :
Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto autenticato dal notati, di delega a designare i rappresentanti per le elezioni regionali, rilasciato dal subdelegato, possa essere prodotto in fotocopia. Dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il subdelegato, con firma autenticata, provvede alla designazione dei rappresentanti della lista.
Anche i rappresenanti, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.